EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: Riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario

“In materia di edilizia residenziale pubblica la fase che precede l’assegnazione dell’alloggio è contraddistinta dall’esercizio di pubblici poteri e differisce dalla fase successiva, nella quale si svolge il rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto privato. La prima fase, funzionale all’individuazione del soggetto con cui l’Amministrazione dovrà stipulare il contratto, è caratterizzata da atti amministrativi (quali il bando recante i requisiti per l’assegnazione, la graduatoria e l’assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo, rientranti nella cognizione del giudice amministrativo. Una volta stipulato il contratto, poi, sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell’alloggio) con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Vanno perciò demandate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ogniqualvolta non ricorra una nuova valutazione dell’interesse pubblico a mantenere l’assegnazione ovvero una manifestazione di autotutela sull’originario provvedimento, come nel caso in cui si proceda al suo annullamento per avere accertato la mancanza originaria dei requisiti di ammissione al beneficio, bensì la decadenza consegua all’accertamento di un inadempimento ovvero della carenza di un requisito quale previsto per il diritto alla conservazione dell’alloggio, perciò costituente atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico”.

Così il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8247 del 26.9.2022.

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