EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL CONTRATTO
Una recente sentenza del Tribunale di Roma (la n. 10161/2021) tratta degli effetti della pandemia in atto sul rapporto di locazione.
Nella pronuncia, in particolare, viene evidenziato come, in materia locatizia, sia “da escludere che la grave situazione epidemiologica in essere ed i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus Covid-19 configurino un caso di impossibilità sopravvenuta e ciò sia con riferimento all’obbligazione di pagamento del canone della conduttrice (…), sia con riferimento all’impossibilità per la stessa conduttrice di utilizzare, in tutto o in parte, la prestazione del locatore, avendo questi messo a completa disposizione, senza limitazioni alcune, il bene locato”. Inoltre, viene precisato come non possa ritenersi “esistente un diritto, fondato sulla disciplina della emergenza epidemiologica e sulla crisi che ne è scaturita, alla sospensione od alla riduzione del canone od ancora alla sua modifica da parte del conduttore (…) rimasto nel godimento materiale dell’immobile con la propria famiglia oppure con la propria struttura, con i propri beni strumentali e con le proprie merci”. Né infine, con riguardo alla rinegoziazione del canone, possa “ritenersi, di per sé, doverosa l’adesione del locatore”.