Effetti della pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali
“La portata non retroattiva della pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali comporta che non possa affatto affermarsi l’invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore, il che provocherebbe, altrimenti, pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio tempore operate, in applicazione della cosiddetta «teoria del saldo»”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 1896 del 23.1.2023.