ESECUZIONI IMMOBILIARI: INCOSTITUZIONALE IL BLOCCO DEI PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

È illegittimo l’art. 4 del d.l. n. 137 del 28.10.2020 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), convertito, con modificazioni, nella l. n. 176 del 18.12.2020, nella parte in cui prevede l’inefficacia di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”, effettuata dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione (25.12.2020).

Così la Corte costituzionale, con pronuncia n. 87 del 4.4.2022, secondo cui la norma censurata viola, in particolare, “l’art. 3 Cost., poiché, allo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, contempla una conseguenza eccessivamente pregiudizievole per il creditore, che non si pone in necessaria correlazione con siffatta finalità di tutela”. Per la Corte, infatti, il predetto diritto – “certamente meritevole di speciale protezione, costituendo esso un «diritto sociale» incluso nel catalogo dei diritti inviolabili” – “per un verso non viene meno per effetto della sola apposizione del vincolo del pignoramento e, per l’altro, era già adeguatamente tutelato, nello stesso periodo, dalla proroga della sospensione delle relative procedure esecutive, prevista dall’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, oltre che dalla sospensione dell’esecuzione dell’ordine di rilascio dell’immobile, contemplata dall’art. 103, comma 6, dello stesso decreto-legge”.

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