Esenzione Imu alloggio sociale

Con la risoluzione del 20.3.2023 n. 2/DF, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicabilità dell’assimilazione all’abitazione principale ai fini Imu per gli alloggi sociali ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, l. n. 160/2019, ai fini della loro esclusione dal pagamento di tale imposta, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, a partire dall’1.1.2020.

Secondo il Ministero l’assimilazione, che comporta di conseguenza l’esclusione dal pagamento dell’imposta, va confinata, per espressa dizione di legge, ai soli casi in cui l’alloggio sociale, avente i requisiti di cui al d.m. 22.4.2008, viene utilizzato dall’assegnatario come abitazione principale, dovendosi, di conseguenza, escluderla per gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione. Tuttavia, accogliendo l’interpretazione suggeritadall’ente che ha richiesto i chiarimenti in questione, durante il periodo strettamente necessario per le operazioni tecnico-amministrative per l’individuazione dell’assegnatario, non viene a mancare l’agevolazione. “Appare, però, indispensabile – sottolinea il Ministero – individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale in parola, come del resto evidenziato da […]. L’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare. Indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi. In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della citata potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile”.

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