ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

Dal tenore letterale dell’art. 38 della legge n. 392 del 1978 risulta chiaro che l’esercizio del diritto di prelazione, fermi gli oneri di contenuto e di forma delle comunicazioni del locatore e del conduttore, si realizzi e quindi si perfezioni con la manifestazione della volontà del conduttore di acquistare l’immobile al prezzo e alle altre condizioni proposte. “Il significato delle parole appare univoco, indicando che la prelazione è esercitata con la formale e tempestiva dichiarazione recettizia, da parte del conduttore al proprietario locatore, di voler acquistare il bene alle condizioni comunicategli. Il versamento del prezzo e la stipula dell’atto contrattuale intervengono invece in una fase successiva, di adempimento e di esecuzione del rapporto obbligatorio che si è instaurato tra le parti. Ciò in ragione della natura stessa della prelazione, che, a differenza dell’opzione, configura un diritto esercitabile in una fase antecedente al momento contrattuale e richiede pertanto una fase successiva volta alla stipulazione del negozio”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 6601 del 28.2.2022.

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