ESERCIZIO DELLE OPZIONI RELATIVE AI BONUS EDILIZI: NUOVO PROVVEDIMENTO
Con il provvedimento del 10.6.2022, l’Agenzia delle entrate, alla luce degli ultimi interventi normativi in tema di sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi, ha provveduto ad apportare le correlate modifiche al suo provvedimento del 3.2.2022 con il quale, in sostituzione di un altro provvedimento, erano state disposte le modalità per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Ora il provvedimento del 3.2.2022 è stato aggiornato sulla base dei cambiamenti apportati all’art. 121 del decreto “Rilancio” dall’art. 28, d.l. n. 4/2022, come convertito dalla l. n. 25/2022, che ha previsto, oltre alla prima cessione libera, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto ad uno specifico albo e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. È stato inoltre disposto che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dall’1.5.2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è stato attribuito un codice identificativo univoco daindicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Il provvedimento in commento tiene anche conto delle successive modifiche apportate sempre all’art. 121 dall’art. 14 del d.l. n. 50/2022, in corso di conversione in legge, in forza delle quali alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, del d. lgs. n. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Nell’ambito delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta, il nuovo provvedimento prevede inoltre che i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente attraverso la “Piattaforma cessione crediti”. E che per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dall’1.5.2022 è necessario comunicare preventivamente tramite sempre la Piattaforma anzidetta la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. Viene infine specificato che “l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni”.