FALLIMENTO DELL'INQUILINO: CHE FARE?

Sono proprietaria di un fondo il cui inquilino, che faceva il commerciante al minuto, è stato recentemente dichiarato fallito dal Tribunale, lasciandomi uno strascico di 6/7 mesi di canoni non pagati. Ora per quanto io stia insistendo con il curatore, questi non ha ancora provveduto a sgomberare il locale, né ovviamente a pagare il canone. Il curatore anzi mi ha invitato ad avere fiducia ed a proporre una domanda al Giudice che, secondo lui mi liquiderà quando sarà possibile, quello che riterrà giusto. Mi chiedo quindi se in questa situazione io sono completamente priva di diritti.

 

Non si può dire certo che in caso di fallimento dell’inquilino, il locatore, sia privo di diritti, ma è anche vero che si tratta di diritti che non è facile fare rispettare puntualmente. E difatti, per quanto riguarda i canoni scaduti prima della dichiarazione del fallimento, il locatore deve proporre, se già non l’ha fatto, istanza di ammissione allo stato passivo al Giudice delegato al fallimento, per usare i termini propri di questo tipo di procedimenti. Tali canoni quindi saranno pagati se il curatore disporrà dei denari necessari e tenendo conto anche degli importi degli altri crediti (ma i canoni sono privilegiati e quindi vanno pagati prima dei creditori che non hanno alcun privilegio, sempre alla ovvia condizione che la curatela disponga dei necessari mezzi finanziari a seguito della vendita dei beni del fallito). Un discorso in parte diverso vale invece per i canoni che maturano successivamente alla dichiarazione di fallimento. Per questi intanto, non si può parlare propriamente di canoni perché il contratto di locazione, se il curatore non dichiara di subentrare, si scioglie per effetto del fallimento. Tuttavia, la legge prevede che il Giudice Delegato compatibilmente con le possibilità del fallimento e con i tempi della liquidazione fallimentare, possa attribuire al proprietario, per tutta la durata della occupazione del fondo parte del fallimento, una equa indennità che dovrebbe più o meno, corrispondere al canone, ma che difficilmente, viste le possibilità finanziarie del fallimento, potrà raggiungere l’importo di questo. Naturalmente tale indennità sarà soggetta, al momento in cui sarà effettivamente percepita, alla ordinaria imposizione IRPEF.

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