Fattura per il bonus facciate senza indicazione dello sconto

Con la risposta a interpello n. 385 del 20.7.2022, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso portato alla sua attenzione da una ditta che ha emesso il 27.12.2021 una fattura per il bonus facciate, senza però indicare nella stessa lo sconto in fattura del 90%. Tale fattura è poi stata pagata dal committente, il 31.12.2021, con bonifico parlante per solo il 10% dell’importo. La ditta – dopo aver precisato tra le altre cose che il committente non ha ancora inviato la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura – ha chiesto all’Agenzia come modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.

Le Entrate – dopo aver riscostruito la normativa relativa al bonus in questione e allo sconto in fattura – hanno precisato, in merito alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’indicazione dello “sconto” praticato, di non ravvisare le condizioni necessarie (ex art. 26, d.p.r. n. 633/1972) per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. E ciò in quanto la mancata annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’Iva ad esso relativa, calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto (che nel caso dispecie costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo). Non essendo stato indicato nella fattura l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.

Il committente – hanno precisato le Entrate – potrà comunque recuperare, in presenza di tutti i requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (il bonifico cd. “parlante” effettuato il 31.12.2021 corrisponde esattamente al 10% della fattura in questione) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021. In altre parole, il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e l’importo della detrazione dallo stesso maturata non potrà essere ceduto, non essendo stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 29.4.2022.

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