Fondo speciale per le opere straordinarie e le innovazioni

“L’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale «di importo pari all’ammontare dei lavori», ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, «in base a un contratto», correlati alla contabilizzazione dell’avanzamento dei lavori, configura (…) una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 cod. civ. La norma in esame è quindi volta alla tutela dell’interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell’interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora previsto dal secondo comma dell’art. 63 disp. att. cod. civ. Una deliberazione maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ., decidendo di soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 9388 del 5.4.2023.

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