GLI INCREMENTI DELLE ALIQUOTE MASSIME PREVISTE PER L'ICI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER FINALITA' DOIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE
CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V – sentenza n. 2782 del 23 maggio 2003 – Quando la legge autorizza in via eccezionale i Comuni ad effettuare un aumento delle aliquote ICI nel corso del periodo di imposta, tale aumento deve essere rigorosamente contenuto nell’ambito dei limiti e della finalità espressamente previste dalla legge.
La sentenza affronta la questione del possibile sviamento di potere dell’ente impositore dell’ICI (il Comune), che ecceda i limiti degli aumenti delle aliquote, per destinare i magiori proventi a finalità diverse da quelle previste dalla legge che tali aumenti ha previsto.
REPUBBLICA ITALIANA N. 2782/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8402 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 1996
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8402/96, proposto dalla Confedilizia – Associazione della proprietà edilizia di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., e da Piero BIZZARRI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Nino Scripelliti, ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, v. Dora n. 1,
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., appellante incidentale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Stella Richter e Claudio Visciola, ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, v. A. Mordini n. 14,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, I, 2 luglio 1996, n. 601, resa inter partes, sul ricorso proposto dagli attuali appellanti avverso la deliberazione G.C. n. 3258/2408 del 31 luglio 1995, di elevazione dell’aliquota ICI, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dal 5,3 al 6,2 per mille.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, appellante incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi gli avv.ti G. Morbidelli e P. Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Firenze, con la delibera di Giunta contestata dagli odierni appellanti in prime cure (n. 3258/2408 in data 31 luglio 1995), avvalendosi della facoltà riservata dall’art. 3 del d.l. 255/95 agli Enti locali che avevano visto ridurre le quote dei trasferimenti erariali di spettanza, disponeva l’aumento della aliquota I.C.I. per l’anno 1995 nella misura dello 0,9 per mille, e quindi dal 5,3 al 6,2 per mille.
I presupposti di una simile manovra di inasprimento percentuale del fondamentale tributo comunale venivano più precisamente individuati nella riduzione dei trasferimenti erariali, per una cifra che superava i 26 miliardi di lire, nonché nei maggiori oneri di spesa, causa l’aumento del tasso di interesse afferente ai mutui a tasso variabile, quantificabili in circa 7 miliardi di lire.
2. L’intestata Associazione della proprietà edilizia, nella sua articolazione territoriale fiorentina, nonché, in proprio, il sig. Bizzarri, proprietario di alcune unità immobiliari abitative nel territorio comunale di Firenze e dunque contribuente ICI, insorgevano avverso detto innalzamento dinanzi al TAR della Toscana.
3. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il Tribunale amministrativo in parte dichiarava inammissibile il gravame, con particolare riguardo alla indimostrata legittimazione a ricorrere del Bizzarri, ed in parte lo accoglieva, limitatamente però al terzo ed ultimo capo di domanda, relativamente quindi all’avvenuta applicazione dello strumento legislativo eccezionale in questione, di inasprimento dell’onere tributario con effetto retroattivo, non ai soli fini di recupero del minor trasferimento erariale, bensì anche a titolo di ingiustificato gettito differenziale a copertura di maggiori spese.
4. Gli originari ricorrenti hanno interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, contestata nelle sue argomentazioni reiettive, ed hanno insistito, dunque, nella fondatezza delle censure disattese dall’Organo di prime cure.
5. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello, ribadendo anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, e contestando, in via incidentale, i dicta non favorevoli dei primi giudici.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, vanno rigettati.
L’accennato responso fa sì, tra l’altro, che il Collegio non sia costretto ad una dettagliata disamina di alcuni profili preliminari di rito sollevati dalle parti.
2. Nondimeno, però, occorre dare conto, in primis, dell’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 3784 del 2 ottobre 1995, recante l’approvazione dell’assestamento di bilancio per il 1995 (nel quale veniva indicato tra le maggiori entrate indispensabili il più alto gettito dell’ICI conseguente alla nuova aliquota del 6,2 per mille), sollevata anche in questo grado di giudizio dalla parte comunale resistente.
A tale ultimo proposito è sufficiente notare che l’invocata deliberazione consiliare approvante l’assestamento del bilancio nulla aggiunge, per quanto di ragione, alla connotazione lesiva detenuta dalla specifica deliberazione di Giunta contestata in prime cure e sotto tale profilo è dunque da ritenere di natura meramente conseguenziale (in senso analogo: Cons. Stato, V, 2 febbraio 1996, n. 135).
Pertanto, l’eccezione, non espressamente affrontata dal Tribunale territoriale ed in questa sede riproposta, va disattesa.
3. Quanto, invece, al profilo del difetto di legittimazione a ricorrere del Bizzarri, affermato dal Tribunale toscano in parziale accoglimento delle tesi comunali e contestato dagli odierni appellanti principali con il primo mezzo di censura, esso appare superato alla stregua del deposito, a cura della difesa degli stessi appellanti, di documentazione attestante la posizione del medesimo quale proprietario di immobili siti nel Comune di Firenze e di regolare contribuente I.C.I.
Preme alla Sezione ribadire, al riguardo, che il divieto dello jus novorum in appello riguarda solo le prove costituende e non quelle già costituite, come i documenti. Pertanto, non contrasta con il principio di inammissibilità di nuovi mezzi di prova, contenuto nell’art. 345 c.p.c., la produzione in appello della documentazione concernente la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso di primo grado, e quindi indispensabile ai fini della definizione della causa, acquisibile peraltro anche mediante l’attivazione dei poteri istruttori del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, V, 15 novembre 1999, n. 1899).
4. Peraltro, la questione della legittimazione a ricorrere del Bizzarri passa obiettivamente in seconda linea alla luce dell’infondatezza del primo motivo dell’appello proposto in via incidentale dal Comune, che va affrontato con priorità per ragioni di ordine logico e di economia processuale, trattandosi della questione della legittimazione a ricorrere in capo, questa volta, alla reclamante consorte del Bizzarri, ovvero la Confedilizia di Firenze (l’infondatezza di tale censura preclude comunque l’invocata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, proposto in forma collettiva, per difetto di legittimazione a ricorrere di entrambi i soggetti reclamanti).
Il TAR Toscana ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di una situazione soggettiva legittimante all’impugnativa in capo alla ricorrente Confedilizia – Associazione proprietà edilizia di Firenze, affermando, in proposito, che notorie essendo le finalità statutarie dalla stessa perseguite, non può dubitarsi che tale organismo associativo, rappresentativo della proprietà immobiliare, goda di una qualificata posizione sostanziale legittimante, che la abilita ad esercitare in sede giurisdizionale la tutela degli interessi unitari della categoria, che si pretendono ingiustamente lesi da un provvedimento dell’Autorità amministrativa.
Le argomentazioni dei giudici di prime cure possono essere sostanzialmente condivise dal presente Collegio, salvo dover aggiungere, alla stregua anche di un precedente dictum della Sezione perfettamente conferente, che le associazioni di “utenti” sono legittimate ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo le disposizioni contenute in atti amministrativi generali, anche a contenuto normativo, ravvisate lesive degli interessi degli associati, in quanto si tratti di disposizioni autoritativamente determinate dalla Pubblica Amministrazione in virtù di specifici poteri ad essa attribuiti, e che non può revocarsi in dubbio, nella specie, la legittimazione ad causam dell’appellante, articolazione territoriale direttamente interessata dell’organismo associativo dei proprietari edilizi detto “Confedilizia”, dovendosi fare riferimento, a tal fine, anche e soprattutto all’interesse sostanziale fatto valere dall’associazione, che peraltro nella fattispecie sicuramente coincide, nei confronti dell’atto impugnato, con quello dei suoi associati (Cons. Stato, V, 135/96, cit.).
Il relativo motivo proposto in via incidentale dal Comune di Firenze avverso la sentenza appellata è, conseguentemente, da disattendere.
5. Sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari rituali di varia sorta, il Collegio è finalmente chiamato a darsi carico delle questioni involgenti il merito della vertenza.
Come accennato in narrativa, il Comune di Firenze, con la delibera di Giunta contestata dagli odierni appellanti in prime cure (n. 3258/2408 in data 31 luglio 1995), avvalendosi della facoltà di elevare l’aliquota dell’I.C.I., concessa dall’art. 3 del d.l. 255/95 agli Enti locali che avevano visto ridurre i trasferimenti erariali di spettanza, disponeva l’aumento della predetta aliquota per l’anno 1995 nella misura dello 0,9 per mille, e quindi dal 5,3 al 6,2 per mille.
I presupposti di tale inasprimento del regime fiscale comunale venivano individuati nella riduzione dei trasferimenti erariali, per una cifra che superava i 26 miliardi di lire, nonché in maggiori oneri di spesa, causa l’aumento del tasso di interesse, quantificabili in circa 7 miliardi di lire.
Investito della questione dagli attuali reclamanti, il TAR della Toscana, con la sentenza impugnata, in disparte i profili rituali di legittimazione ed ammissibilità, accoglieva il gravame, limitatamente però alla elevazione dell’aliquota disposta sulla base non solo del necessario recupero del minor trasferimento erariale, bensì anche, ed illegittimamente ad avviso dei primi giudici, a copertura di maggiori spese, e quindi al fine di operare un assestamento del bilancio a copertura di maggiori oneri non compresi nel documento previsionale.
6. Gli originari ricorrenti, nell’interporre l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, si dolgono del mancato totale accoglimento delle loro istanze, ed insistono nella fondatezza delle censure disattese dall’Organo di prime cure, a partire dal profilo dell’incompetenza della Giunta comunale a disporre la contestata elevazione dell’aliquota I.C.I.
La doglianza non merita adesione, potendo agevolmente condividersi le esaurienti e perspicue argomentazioni del Tribunale di primo grado.
Affermano gli istanti che la Giunta comunale sarebbe competente solo per la determinazione ordinaria e preventiva dell’aliquota I.C.I., da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dall’anno successivo, mentre, nel caso in argomento, la modificazione in peius dell’aliquota nel corso dell’anno ricadrebbe nella sfera di attribuzioni assegnate, in generale, al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32, lett. g), della legge n. 142 del 1990.
La prospettazione delle parti attrici non convince il Collegio.
In base alla lettura coordinata delle disposizioni legislative che compongono il quadro normativo di riferimento, emerge che alla Giunta comunale è attribuita, in via generale ed esclusiva, la potestà di fissare le aliquote tributarie obbligatorie per legge, laddove al Consiglio spetta, invece, il più ampio compito di istituire i tributi e di definirne l’ordinamento, nonché di dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali (art. 32, lett. g), legge n. 142 del 1990); tariffe che sono, ovviamente, cosa ben diversa dalle aliquote tributarie, attenendo esse a corrispettivi dovuti dai cittadini in relazione a determinati vantaggi che gli stessi, liberamente, ritengono di dover conseguire per effetto di prestazioni richieste agli uffici dell’Ente o in conseguenza di un uso o godimento particolare di beni appartenenti all’Amministrazione comunale.
In materia tributaria, dunque, il Consiglio comunale esercita una potestà più latamente impositiva, mentre alla Giunta spetta la concreta determinazione delle aliquote dei tributi, nell’ambito delle attribuzioni ad essa spettanti in via residuale (artt. 32-35 della legge n. 142 del 1990).
Quanto all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la norma istitutiva prevede che l’aliquota è stabilita in misura unica, non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero fino al 7 per mille per fronteggiare straordinarie esigenze di bilancio, con deliberazione della Giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno, avente effetti per l’anno successivo (art. 6 d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504).
Tale disposizione si presenta in linea con i più generali principi dianzi enunziati, ma assume una valenza giuridica che non può essere limitata all’ipotesi di ordinaria determinazione, entro il prescritto termine di legge, dell’aliquota annuale da applicare con decorrenza dall’anno successivo, potendo essa essere legittimamente estesa ad ogni evenienza, anche straordinaria ed eccezionale, in cui si ponga la necessità di modificare o fissare in misura diversa l’aliquota medesima.
Tant’è che, non a caso, la norma (art. 3, comma 4, d.l. 28 giugno 1995 n. 255) attributiva del potere agli Enti locali, che abbiano avuto riduzioni di trasferimenti erariali nel 1995, di deliberare, entro il 31 luglio 1995, l’aumento per lo stesso anno dell’aliquota I.C.I. fino al sette per mille, nulla dispone in ordine all’organo comunale legittimato ad assumere il relativo provvedimento, come, invece, sarebbe stato necessario ove il legislatore avesse inteso derogare alla competenza in materia, istituzionalmente demandata ai poteri della Giunta, affidandone il compito all’organo consiliare, ordinariamente sprovvisto di un siffatto tipo di specifiche attribuzioni.
Se, poi, si tiene conto del fatto che le valutazioni che presiedono all’adozione della misura ordinaria per l’anno successivo non sono sostanzialmente difformi da quelle sottese all’aumento dell’imposta con efficacia retroattiva, giacché, muovendo da analoghi presupposti, tendono ad assicurare la copertura del fabbisogno finanziario risultante dalla previsione di bilancio per il medesimo anno di riferimento, si può dunque concludere in senso contrario all’assunto di parte ricorrente e ritenere, perciò, che competente a decidere, nella fattispecie all’esame, era la Giunta e non il Consiglio comunale.
Del resto, come accennato, le disposizioni normative di riferimento, non delineando un regime diverso per l’eccezionale determinazione retroattiva di cui si discute, depongono tutte, in maniera inequivocabile, nel senso della permanente competenza della Giunta comunale, senza sospetto alcuno di incostituzionalità (questione peraltro la cui fondatezza è stata già sottoposta al vaglio, con esito negativo, del Giudice delle leggi).
Di qui l’infondatezza del mezzo di censura.
7. Non miglior sorte, invero, spetta alla seconda lagnanza, per come riproposta, del gravame introduttivo, relativa al preteso difetto di istruttoria e di motivazione circa l’impossibilità di ovviare altrimenti alle minori entrate causate dalla disposta riduzione dei trasferimenti ai Comuni delle risorse erariali, di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Aggiunge, in proposito, parte esponente che l’art. 3 del d.l. n. 255 del 1995 avrebbe limitato i suoi effetti alla riapertura del termine annuale concesso ai Comuni per la variazione dell’aliquota (31 ottobre), ma non avrebbe innovato nelle altre condizioni per l’esercizio della facoltà impositiva, e, in particolare, nella straordinarietà delle esigenze di bilancio quale condizione per il superamento dell’aliquota del 6 per mille (a norma del citato art. 6 d.lg. 504/1992), laddove, invece, la riduzione dei trasferimenti statali, addotta quale unica motivazione dell’inasprimento, avrebbe il carattere dell’ordinarietà.
La giustificazione dei maggiori oneri imposti, in definitiva, sarebbe inesistente, priva di specificità e dei necessari riferimenti puntuali.
Anche questa censura, in disparte le insindacabili valutazioni politiche, di merito o di mera opportunità dell’Amministrazione, pur corredata da pregevoli argomentazioni, si appalesa priva del necessario riscontro giuridico, dovendosi, in definitiva, ancora esprimere avviso concorde con quanto ritenuto, in maniera ineccepibile, dall’Organo di prime cure.
Se, infatti, l’esercizio del potere della Giunta di fissare l’aliquota annua dell’I.C.I., nell’ambito dei parametri minimo e massimo previsti dalla legge, non può di certo ritenersi svincolato da uno specifico obbligo di istruttoria e di motivazione in relazione al fabbisogno finanziario, risultante dal bilancio di previsione, che il gettito dell’imposta medesima è destinato ad alimentare, corre l’obbligo, nondimeno, di osservare che dalle premesse dell’impugnata deliberazione emerge chiaramente come l’Amministrazione comunale si sia data carico di verificare, sotto l’aspetto istruttorio, la scelta effettuata ed abbia, quindi, ritenuto insussistente la possibilità di recuperare attraverso altre fonti di entrata o riduzione di spesa l’importo venuto a mancare al bilancio di previsione a causa della sopravvenuta decurtazione dei trasferimenti statali.
Né può negarsi che siano state sufficientemente evidenziate le maggiori somme che giustificavano l’elevazione dell’aliquota da applicare nel 1995, dal 5,3 al 6,2 per mille, in ragione dello 0,9 per mille; misura che consentiva di far fronte, complessivamente, alla riduzione dei trasferimenti erariali per un importo di oltre 26 miliardi, ai maggiori oneri conseguenti all’aumento del tasso di interesse relativo ai mutui a tasso variabile, quantificabili in circa sette miliardi, nonché ad ulteriori necessità di entrata non indicate nel loro ammontare ma non difficilmente verificabili, siccome afferenti a “spese di natura sociale già consolidate e non modificabili nel breve periodo”. E ciò tenuto conto anche della circostanza che, come desumibile da quanto precisato dal Dirigente del Settore tributi del Comune al competente Assessore (con nota del 25 luglio 1995, richiamata nel corredo motivazionale della deliberazione impugnata), l’eventuale aumento dell’aliquota nella misura di un punto millesimale, anziché dello 0,9 per mille, avrebbe comportato un maggior gettito di circa 36 miliardi, a fronte di quello, proporzionalmente più contenuto, derivante dall’adottata determinazione.
Per quanto attiene, infine, all’asserito carattere ordinario delle anzidette necessità finanziarie, sì da escludere la possibilità di superare la misura massima del 6 per mille, in assenza di quelle “straordinarie esigenze di bilancio” che, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.lg. n. 504 del 1992, avrebbero consentito di fissare fino al 7 per mille l’aliquota dell’imposta in questione per l’anno 1995, è fondamentale la considerazione che lo stesso legislatore, nello specifico, ha autorizzato per motivi eccezionali l’aumento fino al 7 per mille senza altro aggiungere, così mostrando, inoltre, di ritenere non certo connotate dal carattere di ordinarietà le minori entrate connesse alla statuita riduzione dei trasferimenti erariali.
Va pure osservato, per completezza, che in ogni caso le esigenze di bilancio prospettate in delibera erano perlopiù riconducibili ad eventi non prevedibili, e perciò di per sé straordinari, giacché correlati a fenomeni finanziari (come la riduzione dei trasferimenti e le manovre statali sui tassi di interesse) che non erano attuali al momento dell’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 1995.
Da quanto sopra esposto discende la necessità di ribadire l’infondatezza del secondo mezzo originario di gravame, dianzi esaminato, non ravvisandosi né un difetto di istruttoria (non è inutile osservare che nell’anno di riferimento, come da delibera di assestamento del bilancio, l’obiettivo del pareggio di bilancio è stato raggiunto solo grazie alle maggiori entrate I.C.I. conseguenti al provvedimento di cui è causa) né di motivazione, nei sensi lamentati dagli attuali esponenti.
8. Come dai cenni dell’esposizione in fatto, il terzo motivo del ricorso originario proposto in prime cure dagli attuali reclamanti, per il cui tramite essi sostenevano che l’art. 3 del d.l. n. 255 del 1995 avrebbe, al più, consentito il recupero del minor trasferimento erariale, pari ad oltre ventisei miliardi di lire, e non un maggior gettito differenziale non giustificato di oltre sei miliardi di lire, per un totale superiore a trentadue miliardi di lire, ha ottenuto, invece, responso di fondatezza e, per tale via, il ricorso introduttivo è stato oggetto di accoglimento in parte qua.
Anche in questo caso l’iter logico-argomentativo seguito dal primo Collegio convince la Sezione, e conseguentemente a soccombere sono, questa volta, le avverse prospettazioni dedotte dalla difesa comunale, in sede di appello incidentale.
In effetti, l’eccezionalità dell’autorizzazione ad innalzare retroattivamente l’imposta esigeva che se ne limitasse l’operatività con riferimento alla funzione di recupero dei minori trasferimenti dello Stato.
Gli effetti dell’art. 3 del d.l. 255/95 andavano necessariamente circoscritti alla reintegrazione delle somme corrispondenti agli importi delle sofferte riduzioni dei trasferimenti erariali, giacché la disposizione tendeva a ricostituire la disponibilità finanziaria che gli Enti comunali si attendevano dall’applicazione dell’imposta, secondo l’aliquota stabilita nell’anno precedente, unitamente alle altre entrate ritenute certe in sede di formazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
Venuta a mancare una consistente quota dei trasferimenti erariali, i Comuni sono stati autorizzati ad avvalersi della facoltà di procedere al recupero del minor introito, ma non a cogliere altresì, solo per il fatto che la norma consentiva l’incremento dell’aliquota senza alcuna particolare limitazione, l’occasione per compiere operazioni di assestamento del bilancio a copertura di maggiori spese non comprese nel documento previsionale, oltre a quelle regolarmente previste e di cui era, invece, cessato il finanziamento, per effetto di un provvedimento normativo successivamente intervenuto.
Il convincimento del primo Collegio, giunto a conclusioni che la Sezione non intende sovvertire nell’attuale sede di giudizio, si è basato non soltanto su elementi di carattere testuale, quali ad esempio la rubrica del menzionato art. 3 (trasferimenti erariali agli Enti locali) ed il collegamento letterale e logico della conferita autorizzazione all’intervenuta riduzione dei trasferimenti erariali, ma anche e soprattutto su argomenti più propriamente sostanziali, che inducono a ritenere l’introdotta eccezione alla procedura ordinaria strettamente correlata al verificarsi di un evento straordinario, qual è stata, appunto, la disposta riduzione dei trasferimenti erariali, e quindi applicabile il rimedio nei ristretti limiti in cui tale sopravvenienza abbia effettivamente inciso, in senso negativo, sulla finanza locale.
Invero, una riapertura dei termini che avesse consentito agli Enti di pervenire non solo al recupero del minor gettito, ma anche ad operazioni surrettizie di finanziamento postumo di maggiori spese, avrebbe indubbiamente ingenerato gravi e fondati sospetti di incostituzionalità della relativa norma.
Oculata, dunque, appare la scelta del Tribunale periferico di propendere per una soluzione che, per tale aspetto, sia più aderente al dettato costituzionale ed importi, al tempo stesso, un minor sacrificio per i cittadini chiamati a sostenere in concreto il peso dell’imposta.
Né soccorre, in effetti, ad avvalorare il contrario assunto il richiamo da parte della difesa comunale, anche in questo grado di giudizio, alla procedura del d.l. n. 41 del 1995, per l’attuazione concreta della riduzione dei trasferimenti erariali, che assegnava al Ministro dell’interno il compito di quantificare gli importi delle riduzioni, con la conseguenza che la non ancora certa indicazione di tale ultimo dato avrebbe giustificato la scelta del legislatore di assegnare ai Comuni solo un tetto massimo per l’incremento dell’I.C.I., senza, tuttavia, pretendere alcuna corrispondenza (proprio perché non verificabile) ai mancati trasferimenti.
L’argomento è stato agevolmente confutato in prime cure, dovendosi considerare che, in ogni caso, in data anteriore all’adozione della delibera impugnata era già nota l’entità della riduzione – fedelmente riportata, peraltro, nella censurata deliberazione giuntale – ai fini dell’autorizzato recupero erariale, e che la circostanza che il dato non era definitivo era ininfluente agli scopi che qui interessano, nei sensi spiegati dai primi giudici.
9. A questo punto occorre dare conto, infine, del quarto ed ultimo mezzo dell’appello principale, del tutto conseguenziale e connesso alla pronunzia di fondatezza del terzo motivo di impugnazione dedotto con il ricorso introduttivo e quindi di parziale accoglimento del gravame originario.
Alla stregua di tale profilo di doglianza, sul quale gli odierni appellanti insistono con particolare vigore, all’accoglimento seppur parziale dell’impugnativa avrebbe dovuto seguire la totale rimozione della delibera impugnata e quindi la formulazione di una nuova aliquota, del tutto imprecisata e basata su presupposti intieramente diversi.
Il motivo non appare imbastito in maniera particolarmente lineare, nel senso che sembra trarre spunto da un falso problema.
Resta, infatti, inteso che, confermata la pronunzia di primo grado, il Comune di Firenze è chiamato ad adottare le necessarie determinazioni di carattere conformativo, anzitutto depurando, mediante una non particolarmente disagevole operazione di scissione contabile, la precedente aliquota dei presupposti (copertura di maggiori spese) illegittimamente confluiti nella complessiva base di fondamento, dopo di che, provvedendo, eventualmente anche una tantum o mediante bonus sulle imposizioni future ovvero, in ogni caso, secondo le modalità ritenute più opportune, a ripristinare la posizione dei contribuenti a suo tempo illegittimamente incisi. (ove non già accaduto)
10. Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, entrambi gli appelli, principale ed incidentale, proposti dalle parti in causa, non possono essere favorevolmente definiti.
La reciproca soccombenza delle parti contrapposte induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, con riguardo al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.
Respinge, altresì, l’appello incidentale del Comune di Firenze.
Spese del grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’11 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Aldo Fera Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
Carlo Deodato Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……… 23/05/2003……………………….
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE