ICI E PERTINENZE DI FABBRICATI

Sent. N. 17035 del 26 agosto 2004 della Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Papa Rel. Bielli – ICI E PERTINENZE DI FABBRICATI

 

Sent. N. 17035 del 26 agosto 2004 della Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Papa Rel. Bielli

Massima:

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- ESENZIONE- PERTINENZA- NOZIONE CIVILISTICA – APPLICABILITA’- attribuzione di distinte partite catastali- irrilevanza.

Nella applicazione dell’art. 2 del D. Legs. n. 504 del 1992, che esclude l’autonoma tassabilita’ ai fini della imposta comunale sugli immobili (ICI), delle aree pertinenziali, la nozione di pertinenza deve essere valutata in riferimento alla disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 817 del codice civile; non costituisce dunque un ostacolo al riconoscimento del vincolo pertinenziale il fatto che l’area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto.

NOTA

Cfr. le sentenze n. 19375 del 17 dicembre 2003, della Corte di Cassazione (in banca dati Fisconline); n. 84 del 19 marzo 2004 della Comm. trib. prov. di Vicenza (ibidem); n. 48 del 3 ottobre 2003 della Comm. trib. prov. di Udine (ibidem); n. 136 del 9 giugno 1999, della Comm. trib. prov. di Parma (ibidem)
In base alla sentenza n. 9845 del 11 novembre 1996 (in banca dati CED) l’art. 269 R.D. n. 1175 del 1931, come sostituito dall’art. 21 d.P.R. n. 915 del 1982, nell’escludere dal computo della superficie per la determinazione del tributo le pertinenze, rinvia alla nozione di queste contenuta nell’art. 817 cod. civ.; con la conseguenza che, anche all’indicato fine impositivo, per l’esistenza del vincolo pertinenziale sono necessari non solo l’elemento oggettivo (nel senso che una cosa accessoria deve essere destinata a servizio o ad ornamento di una cosa principale), ma anche un elemento soggettivo (nel senso che tale destinazione deve rispondere all’effettiva volontà dell’avente diritto di creare il suddetto vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale) e che l’accertamento della sussistenza, o meno, di tale vincolo costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici ed errori di diritto (in base a tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell’applicare il tributo ad uno stabilimento industriale, ha ritenuto insussistente il vincolo pertinenziale tra il capannone e l’antistante area scoperta, in guanto destinate allo svolgimento della medesima attività di vendita di prodotti per l’edilizia, con conseguente inclusione dell’area scoperta nel computo della superficie imponibile).
Cfr. altresì Cass., 8 marzo 1990, n. 1857: è configurabile la presunzione di un rapporto pertinenziale, a norma dell’art. 817 c.c., tra l’appartamento destinato ad abitazione ed il posto macchina sito nell’autorimessa condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nel medesimo edificio, siano concessi in locazione – anche se con separati contratti – allo stesso conduttore, ed il posto macchina risulti destinato (secondo la volontà del proprietario, manifestata anche attraverso fatti concludenti) a soddisfare le esigenze abitative della famiglia alloggiata nell’appartamento.

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