Il concetto di sopraelevazione di cui all’art. 1127 del codice civile

In relazione al disposto di cui all’art. 1127 del codice civile, “la sopraelevazione di edificio condominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre l’altezza precedente di questo, ma come costruzione di uno o più nuovi piani o di una o più nuove fabbriche sopra l’ultimo piano dell’edificio, quale che sia il rapporto con l’altezza precedente del medesimo; ciò perché tale norma trova giustificazione nell’occupazione, da parte di chi sopraeleva, dell’area comune su cui sorge il fabbricato, ossia della maggiore utilizzazione, mediante sfruttamento della colonna d’aria sovrastante l’edificio, di detta area”. Ne consegue che anche la costruzione realizzata su lastrico solare di proprietà esclusiva del proprietario dell’adiacente appartamento (e, quindi, in prolungamento orizzontale dello stesso), quando il lastrico sia quello dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, così assolvendo alla funzione di copertura della parte sottostante l’edificio, va considerata come sopraelevazione, ed è soggetta al relativo regime legale, comportando “le stesse conseguenze in termini di occupazione e di utilizzazione della colonna d’aria sovrastante il fabbricato di qualsiasi altra ipotesi di sopraelevazione”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 25103 del 22.8.2022.

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