IMMOBILI STORICI: IL REGIME AGEVOLATO NON SI ESTENDE ALLA IMPOSTA DI REGISTRO

Sent. N. 17152 del 27 agosto 2004 emessa il 21 aprile 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Paolini, Rel. Ebner – Sent. N. 17152 del 27 agosto 2004 emessa il 21 aprile 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Paolini, Rel. Ebner
Sent. N. 17152 del 27 agosto 2004 emessa il 21 aprile 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Paolini, Rel. Ebner

Massima:

TRIBUTI ERARIALI INDIDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO – BASE IMPONIBILE- VALUTAZIONE AUTOMATICA – Edifici d’interesse storico od artistico -Criteri – Disciplina ex art 11, secondo comma, 1. n. 413/1991 -Applicabilita’ esclusione. L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11

 

La disposizione dell’art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, secondo cui il reddito imponibile degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e quindi non trova applicazione ove si debba determinare la base imponibile per l’ applicazione della imposta di registro. Del resto, in ordine alle imposte sui trasferimenti sono previste specifiche diverse agevolazioni.

(sentenza non ancora massimata dal massimario ufficiale CED)

NOTA

In senso contrario è la giurisprudenza di merito edita.
Cfr. Commiss. trib. prov. Piacenza, n. 104 del18 dicembre 2001 (r. in Il Fisco 1, 2002, 1532). Nei medesimi termini cfr. Commiss. trib. prov. Parma 6 dicembre 1999 (r. e Riv. giur. trib., 2000, 436)
Commiss. trib. prov. Parma, 22 giugno 2000 (in Arch. locazioni, 2000, 772) in caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ex l. n. 1089/1939, il reddito, anche ai fini delle imposte indirette, deve essere determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per la zona censuraria nella quale è collocato il fabbricato, e detto reddito deve essere assunto a parametro di riferimento per la determinazione del valore catastale di cui all’art. 52, 4º comma, d.p.r. 131/1986 nell’ipotesi di trasferimento degli immobili medesimi.
Cfr. la sentenza della Cassazione n. 11211 del 30 luglio 2002 r. con rinvii
L’ art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, ora trasfuso nella terza parte dell’ art. 1 e nella nota seconda della tariffa allegata, parte I, al DPR 26 aprile 1986, n. 131, prevede per i trasferimenti immobiliari di beni di interesse artistico, storico od archeologico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 la riduzione al 4 (ora 3) per cento dell’ imposta di registro.
A sua volta, dispone l’ art. 25, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 643 che l’ INVIM sulle alienazioni e decennale “e’ ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica Amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell’ immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio”.
Per i conferimenti eseguiti in sede di costituzione o di aumento di capitale delle societa’, al numero 1) della lettera a) del primo comma dell’ art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile1986, n. 131 precisa che se il conferimento ha per oggetto la proprieta’ o un diritto reale di godimento su beni immobili, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti di immobili dal precedente art. 1. Ne consegue che ove siano conferiti beni di interesse storico, artistico e archeologico, soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, tale conferimento dovra’ scontare l’ aliquota del 4 (ora 3) per cento prevista dalla terza parte dell’ art. 1 della tariffa. Resta inteso che le condizioni stabilite a carico dei contribuenti della nota II) apposta al cennato art. 1 dovranno essere vagliate dall’ Ufficio anche relativamente agli atti di conferimento in parola.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483