IMPOSTA DI REGISTRO: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTI PRIMA CASA GIOVANI

Con circolare n. 12/E del 14.10.2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”).
Trattasi dell’agevolazione di cui all’art. 64, d.l. n. 73/2021, con cui viene disposta, per gli atti stipulati tra il 26.5.2021 ed il 30.6.2022, l’esenzione ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali relative agli “acquisti” (ed altri atti costitutivi di diritti) di “prime case” di abitazione, non di lusso, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui. Sono ammesse all’agevolazione anche le pertinenze dell’immobile principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale, classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Con riferimento al requisito dell’età, le Entrate hanno precisato che il beneficio spetta a coloro che non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto di compravendita. In caso di acquisto dell’immobile ad uso abitativo da parte di più acquirenti, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.

L’Agenzia ha poi confermato (cfr. Focus Confedilizia n. 18 dell’8.10.2021) che l’agevolazione non si applica in sede di registrazione del preliminare; le imposte eventualmente pagate in relazione ad acconti o alla caparra confirmatoria possono essere oggetto di istanza di rimborso (ex art. 77 del Tur); non è invece recuperabile l’imposta in misura fissa versata per la stipula del contratto preliminare.

Qualora si tratti di acquisti soggetti a Iva (con aliquota del 4%), spetta un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può infine essere utilizzato in compensazione con Modello F24.

Con la circolare in commento sono state illustrate, infine, le azioni di recupero qualora il contribuente abbia i requisiti ordinari per l’agevolazione prima casa ma non anche i requisiti Isee o di età previsti dalla disposizione in rassegna. In tal caso il contribuente può avvalersi del regime di tassazione c.d. prezzo–valore, a condizione che ne abbia fatto espressa richiesta nell’atto di acquisto.

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