IMPOSTA DI REGISTRO: PRELIMINARE ACQUISTI PRIMA CASA DA GIOVANI

Con l’art. 64 del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla l. 23.7.2021, n. 106, è stata disposta, per gli atti stipulati tra il 26.5.2021 ed il 30.6.2022, l’esenzione ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali relative agli acquisti (ed altri atti costitutivi di diritti) di “prime case” di abitazione, non di lusso, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui (cfr. Focus Confedilizia n. 12 del 30.7.2021). Analoghe disposizioni sono previste qualora l’acquisto sia soggetto ad Iva anziché ad imposta di registro.

Con specifico interpello all’Agenzia delle entrate è stato chiesto se e come si applichi l’agevolazione in sede di registrazione del preliminare di vendita, con pagamento di acconti e/o caparra. Ebbene, con risposta n. 650 dell’1.10.2021, l’Agenzia ha precisato che l’agevolazione trova applicazione solo all’atto di compravendita, restando il preliminare soggetto alle ordinarie disposizioni (art. 10, tariffa, Testo unico dell’imposta di registro).

Ciò comporta, tra l’altro, il pagamento dell’imposta di registro dello 0,50% sulle somme a titolo di caparra confirmatoria e del 3% sugli acconti del prezzo (se non soggetto a Iva).
Le imposte pagate in eccesso per effetto dell’esenzione spettante all’atto di stipula saranno oggetto di rimborso, previa presentazione di istanza entro 3 anni dall’atto.

Detta soluzione è ispirata a quanto avviene con gli acconti degli atti di compravendita soggetti al registro al 2% (l’imposta del 3% sugli acconti di regola è assorbita dal 2% sul prezzo finale), ma non si ritiene sia una soluzione soddisfacente perché obbliga i soggetti, che si vorrebbe favorire, al pagamento anticipato su acconti e caparre, imponendo un’istanza di rimborso dai tempi imprevedibili.

Dinanzi a questa interpretazione del Fisco, sembra meno penalizzante il caso in cui l’acquisto sia soggetto a Iva, perché l’acquirente, anziché presentare istanza di rimborso, ha diritto ad un credito di imposta utilizzabile anche nella propria dichiarazione dei redditi o con Modello F24 in compensazione per altre imposte.

Il legislatore potrebbe estendere questa soluzione del credito di imposta anche agli atti soggetti ad imposta di registro.

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