IMU: IL RICLASSAMENTO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO

Si segnala una nuova pronuncia della Corte di Cassazione (e precisamente l’ordinanza n. 31575, depositata il 4.11.2021, in materia di riclassamento massivo delle unità immobiliari ai sensi dell’art. 1, c. 335, l. n. 311/2004) che va ad aggiungersi ed a consolidare l’attuale orientamento (cfr. Focus Confedilizia n. 22 del 5.11.2021).

Viene ribadito che l’obbligo di motivazione non può essere assolto con il mero richiamo ai presupposti di legge, ma che l’atto deve essere adeguatamente motivato in relazione agli elementi che in concreto influiscono sul classamento dell’unità, quali – ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 138/1998 – la qualità urbana, la qualità ambientale e le caratteristiche dell’edificio e della singola unità.

E ciò è tanto più rilevante laddove venga disposta la variazione della categoria catastale “perché la mera collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell’immobile che condiziona l’attribuzione della categoria”.
Per quanto concerne la classe, deve invece tenersi conto anche “delle caratteristiche specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.) non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la stessa classe”.

Dovrebbero essere considerazioni ovvie, eppure la decina di ordinanze della Cassazione sta a dimostrare quale sia stato l’approccio in occasione di diversi accertamenti.
Deve inoltre disattendersi – prosegue l’ordinanza – un altro precedente rimasto isolato (Cass. n. 21176/2016) e che invece, precisiamo noi, ha costituito il precedente giurisprudenziale cui è stato fatto frequentemente riferimento nei contenziosi relativi alle unità accertate a Roma. Nel caso di specie, poi, il contribuente ha dimostrato – conclude l’ordinanza – che l’unità, posta al piano terra e al piano seminterrato di un edificio in prossimità di un mercato rionale, presenta caratteristiche tali da non poter essere oggetto di alcuna rivalutazione.

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