IMU: Immobili occupati

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 depositata il 18.4.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 14.3.2011 nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’Imu per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia statapresentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

La questione era stata sollevata – per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione e dell’art.1 del Protocollo addizionale Cedu – dalla sezione tributaria della Cassazione, la quale aveva ritenuto la disposizione in commento in contrasto con i principii di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata, venendo a mancare – per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente – il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene. Tesi, questa, condivisa dai giudici costituzionali secondo cui, in effetti, è irragionevole affermare che, con riguardo ad un immobile occupato, sussista la capacità contributiva in capo al proprietario che abbia anche denunciato tempestivamente l’accaduto in sede penale.

Si segnala che il legislatore era già intervenuto in materia con la l. n. 197 del 29.12.2022, il cui art. 1, comma 81, a decorrere dall’1.1.2023, ha esonerato dal pagamento dell’Imu “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Nel merito, si ricorda che, per ottenere questa esenzione, i proprietari devono comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessi il diritto all’esenzione. Visto che in prossimità del pagamento delsaldo dell’Imu per l’anno 2023 il decreto attuativo non era stato ancora pubblicato (e lo si attende ancora), il Ministero dell’economia e delle finanze – sollecitato dalla Confedilizia – con comunicato n. 181 del 12.12.2023 (cfr. Focus Confedilizia n. 44 del 22.12.2023) ha chiarito che l’esenzione è valida anche senza il decreto, che riguarda solo “il modello dichiarativo”, e ha segnalato che i contribuenti che hanno fruito dell’esenzione per l’anno 2023 devono presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 30 giugno.

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