IMU: MAGGIORAZIONE DELLO 0,8 PER MILLE (EX MAGGIORAZIONE TASI)
Con risoluzione n. 8 del 21.9.2021, il Dipartimento delle finanze del Mef ha chiarito che è valida l’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota maggiorata dell’imposta municipale propria (Imu) dello 0,8 per mille deliberata nel 2020 (e confermata ininterrottamente dal 2015 al 2019). Nel caso affrontato dal Mef, tale maggiorazione era stata espressamente confermata con deliberazione consiliare, nella medesima misura dello 0,8 per mille, ininterrottamente per gli anni dal 2015 al 2020 mentre, con riferimento all’anno 2021, il Comune non aveva adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote Imu, nel presupposto che tale comportamento confermasse tacitamente tutte le aliquote già approvate (e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze) per l’anno 2020 (ex art. 1, comma 169, l. n. 296/2006 e art. 1, comma 767, l. n. 160/2019).
Il Dipartimento delle finanze ha ritenuto che nel caso di specie la mancata adozione della delibera per l’anno 2021 abbia determinato l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’11,4 per mille, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,8 per mille. Il Dipartimento è pervenuto a tale conclusione sulla base della considerazione che dalla lettura dell’art. 1, comma 755, l. n. 160/2019 – che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), nella stessa misura applicata per il 2015 e confermata fino al 2019 – si evince che l’“espressa deliberazione del consiglio comunale” non può che riferirsi all’anno 2020, che costituisce il primo anno di applicazione del nuovo regime dell’Imu ex l. n. 160/2019. In tal modo, sottolineano le Finanze, il legislatore ha chiesto agli enti locali di manifestare espressamente, per l’anno 2020, con apposita delibera, la volontà di confermare l’ex maggiorazione Tasi, vigente per il Comune nel regime di convivenza dei tributi Imu/Tasi precedente a quello di vigenza della sola Imu. Una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione, nei Comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota Imu con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime.