IMU: Motivazione dell’avviso di accertamento

Con la sentenza n. 900 del 14.4.2022, la Commissione tributaria regionale della Toscana, confermando la pronuncia di primo grado della Commissione provinciale di Lucca ed accogliendo le ragioni del contribuente, ha chiarito quali siano gli obblighi di motivazione di un avviso di accertamento Imu.

Nel caso di specie, dopo aver riportato un elenco degli immobili del contribuente con la relativa imposta, l’avviso indicava il tributo ancora dovuto, cioè quello complessivo al netto di quanto versato, senza fornire una motivazione specifica per l’unità o le unità per le quali il versamento risultava insufficiente. Ricevuto l’avviso, il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione, illustrando i calcoli eseguiti per ciascuna unità, una delle quali ritenuta inagibile e quindi ammessa ad un’imposizione inferiore.

Nelle proprie difese l’ufficio aveva ritenuto che, se il contribuente era stato in grado di esperire le proprie perorazioni in sede di adesione, ciò significava che l’atto fosse stato adeguatamente motivato.
Invero, deve rilevarsi che sotto la generica contestazione, da parte dell’ufficio, di omesso od insufficiente versamento, è stata ricompresa una varietà di situazioni, quale ad esempio l’insussistenza dei requisiti per la inagibilità, che invece l’ufficio avrebbe dovuto specificamente motivare. Al riguardo la Commissione regionale, nel confermare la sentenza secondo la quale gli accertamenti non erano motivati in maniera sufficiente per permettere al contribuente di comprendere quali ne fossero le ragioni fondanti, ha svolto due considerazioni fondamentali: vertendosi in materia di insufficiente versamento, non è dato comprendere in relazione a quale degli immobili e, soprattutto, perché il pagamento sarebbe stato insufficiente; l’esistenza o meno di una (sufficiente) motivazione va valutata ex ante e non alla luce delle difese successivamente svolte (in sede di accertamento con adesione,n.d.r.), che possono al più confermare l’esistenza della motivazione, ma non certo supplire alla sua mancanza (e ciò sta a significare che l’insufficiente motivazione non può essere sanata nel corso del giudizio).

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