Ingiunzione di pagamento e difformità dei lavori appaltati
“Una volta che il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali è divenuto definitivo e che le deliberazioni assembleari poste a fondamento dell’ingiunzione non sono più impugnabili, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., per decorso del termine perentorio di decadenza ivi previsto, il condomino non può più contestare in un autonomo giudizio le difformità e l’indebita contabilizzazione dei lavori perché sia scomputata dal contributo dovuto la quota a suo dire non spettante al condominio”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 7665 del 16.3.2023.