IVA: Forniture gas, Iva al 5% anche sui servizi accessori

Con la risoluzione n. 47 del 6.9.2022, l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema dell’Iva al 5% per il gas, superando parzialmente quanto dalla stessa indicato nella precedente risposta ad interpello n. 368 del 7.7.2022. Nel nuovo documento di prassi l’Agenzia ricorda che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 130/2021, ha previsto in modo temporaneo che, in deroga alla normativa vigente, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse, siano assoggettate all’aliquota Iva del 5%. Tale misura agevolativa è stata più volte prorogata. Da ultimo, con il d.l. n. 50/2022 e con il d.l. n. 115/2022, è stata estesa al terzo e al quarto trimestre 2022. L’Agenzia ha evidenziato che la ratio dellanorma anzidetta – come chiarito nella relazione illustrativa al d.l. n. 130/2021 – è quella di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi a causa di congiunture internazionali. L’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5%, riguarda pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% sia quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. Inoltre, la relativa relazione tecnica ha chiarito ulteriormente che “la disposizione riduce l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano, (…), indipendentemente dallo scaglione di consumo”. La norma in commento – sottolineano le Entrate – va letta congiuntamente con il successivo comma 2, in cui si attribuisce mandato all’Arera-Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Nella stessa direzione va anche l’art. 1-quater del d.l. n. 50 del 2022. Dalla lettura congiunta del tutto emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale. Alla luce di ciò, l’Agenzia conclude che “poiché la normativa temporanea emergenziale – espressamente derogando alla disciplina Iva ordinariamente prevista – va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea”.

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