Iva indetraibile in caso di ecobonus e bonus facciate

Con la risposta ad interpello n. 212 del 13.2.2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito parere positivo in merito alla possibilità di conteggiare l’Iva indetraibile sia ai fini della determinazione dell’ecobonus e del bonus facciate sia del relativo credito d’imposta da cedere ai sensi dell’art. 121, lettera b), d.l. n. 34/2020. In merito, le Entrate hanno formulato le seguenti osservazioni.

La possibilità di considerare ”agevolabile” anche l’importo dell’Iva non detraibile è prevista dall’art. 119, comma 9-ter, del decreto “Rilancio”, ai sensi del quale: “L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.

La circolare n. 23/E del 2022, al paragrafo 5.6, ha già chiarito che la disposizione anzidetta trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso art. 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus. Con la stessa circolare n. 23/2022 – hanno ricordato le Entrate – è stata pure confermata la risposta n. 118 del 2022 in cui sempre le Entrate hanno già precisato che, in considerazione della lettera della norma, il citato comma 9-ter non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus (in quanto si tratta di chiarimenti circoscritti al superbonus per il quale il legislatore ha introdotto una disposizione di favore). Al di fuori di questa fattispecie – ha evidenziato l’Agenzia – tornano quindi applicabili le disposizioni e i principii generali, più volte chiariti, ivi compresi quelli che regolano la determinazione del reddito d’impresa. Per il reddito d’impresa, in particolare, si ricorda l’art. 110 del Tuir per il quale l’importo dell’Iva oggettivamente indetraibile – anche a seguito di opzione per la separazione dell’attività – è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti. Ne consegue – hanno specificato le Entrate – la possibilità per la società istante di conteggiare l’Iva indetraibile sia ai fini della determinazione dei bonus prospettati (ecobonus e bonus facciate) sia del relativo credito d’imposta da cedere a terzi ex art. 121, lettera b), d.l. n. 34/2020. Tale principio – ha ricordato l’Agenzia nella risposta in commento – è stato da ultimo confermato con la citata circolare n. 23/E che, commentando la possibilità di considerare ”agevolabile” anche l’importo dell’Iva non detraibile prevista dall’art. 119, comma 9-ter, d.l. n. 34/2020, in merito al superbonus, all’ultimo capoverso del paragrafo 5.6 ha ribadito che: ”resta fermo che l’Iva oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972) costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini Iva”. Con ciò confermando, esplicitamente, anche per il superbonus un principio generale già vigente per le altre detrazioni edilizie.

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