La realizzazione di una tettoia, anche se di natura pertinenziale, necessita di permesso di costruire

T.A.R. Toscana, Sezione II, 13 aprile 2005, n. 1596 – La realizzazione di una tettoia rappresenta un manufatto stabilmente infisso al suolo e necessita di permesso di costruire poiché comporta trasformazione edilizia e urbanistica

F A T T O e D I R I T T O

Con ricorso notificato il 18.1.1996, la sig.ra Brunella Toci ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Montecarlo (LU) n. 9391/95 del 21.11.1995 con il quale è stata disposta la demolizione: a) di una tettoia ad uso autorimessa e riparo piante, costituita da struttura metallica infissa al suolo con plinti in calcestruzzo e con copertura di plastica e canniccio, di circa 26 mq. e ml. 2,10 di altezza; b) di un manufatto destinato a canile costituito da struttura metallica non infissa al suolo e con manto di copertura in lamiera, di mq. 7,6 e di ml. 2,10 di altezza; entrambi abusivi in quanto realizzati “in assenza di concessione edilizia” e siti in zona con destinazione residenziale di saturazione B.1.2.

Questi i motivi: 1) violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per sviamento: entrambi i manufatti non abbisognano di concessione edilizia; il primo è una pertinenza dell’abitazione; il secondo è di minime dimensioni e non può essere ritenuto una costruzione; 2) violazione e falsa applicazione di legge, omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; 3) violazione e falsa applicazione di legge, omessa motivazione in particolare sull’interesse pubblico a demolire; 4) carenza di legittimazione passiva perché i manufatti in contestazione sono in comproprietà col proprio marito, al quale l’atto non è stato notificato.

Con ordinanza n. 323 del 1996 è stata accolta l’istanza cautelare.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.

Nessuno comparso in udienza, il Collegio ignora se sia stata presentata, successivamente al provvedimento impugnato, istanza di sanatoria nonché l’esito della stessa.

In ogni caso le censure sono tutte infondate.

Quanto al primo manufatto (tettoia), è sufficiente ricordare la prevalente giurisprudenza secondo cui un manufatto stabilmente infisso al suolo necessita di titolo edilizio poiché è il risultato di un’attività che comporta trasformazione edilizia e urbanistica (ex plurimis: Cons. di Stato, n. 1441/2001) né la eventuale natura pertinenziale può esonerarlo dal titolo perché occupa comunque un’area diversa rispetto alla res principalis (Tar Toscana, III, n. 1841/2000; Tar Bologna . 238/2003).

Quanto al secondo manufatto (canile), sebbene risulterebbe non infisso al suolo, è singolare che la sua altezza sia di oltre 2 metri, del tutto improbabile rispetto alla sua destinazione a ricovero di un cane. Inoltre la precarietà di un’opera edilizia non dipende dai materiali utilizzati o dal suo ancoraggio al suolo, bensì dall’uso a cui è destinato, cosicché una struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria e realizzabile senza titolo (Tar Bologna n. 238/2003). Anche per l’asserito canile, pertanto, si giustifica la demolizione.

Quanto alla omessa previa comunicazione dell’avvio del procedimento, è giurisprudenza costante di questa Sezione che le disposizioni di tipo garantistico di cui agli artt. 7 e seg. della legge n. 241/90 non trovano applicazione in materia di abusi edilizi.

Il provvedimento impugnato appare sorretto da idonea, seppur succinta motivazione, ove si consideri che di fronte ad un abuso edilizio, che ha carattere per sua natura permanente, la p.a. non può che procedere nel modo in concreto seguito, essendo la sua attività vincolata all’osservanza della legge; né la ricorrente ha fornito elementi probatori circa una diversa determinazione che il Comune avrebbe dovuto assumere. E’ noto che l’ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da una specifica motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la sanzione, in quanto non può ammettersi nessun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può aver legittimato (Tar Toscana, III, n. 1816/2001).

Infine non è illegittimo l’ordine di demolizione dei manufatti abusivi notificato ad uno solo dei comproprietari, e cioè alla ricorrente, spettando solo ai comproprietari non notificati di far valere l’omesso adempimento (Tar Napoli, n. 3495/2002).

In conclusione, per l’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso non può essere accolto. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio del Comune intimato.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione Terza, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe; nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 17 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI – Presidente

Dott. Marcella COLOMBATI – Consigliere, est.

Avv. Rita CERIONI – Consigliere

F.to Eugenio Lazzeri

F.to Marcella Colombati

F.to Mara Vagnoli – Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005

Firenze, lì 13 aprile 2005

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Mara Vagnoli

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