Legge edilizia della Regione Toscana n. 52/1999

n. 52/1999 – Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia – Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

 

INDICE

 

Art. 1 – Contenuti e finalità

 

Titolo I – DISCIPLINA DEGLI ATTI

 

Art. 2 – Tipologia degli atti

Art. 3 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia

Art. 4 – Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività

Art.4bis – Attività edilizia libera

Art. 5 – Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore

 

Titolo II – DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

 

Art. 6 – Disposizioni generali

Art. 7 – Procedure per il rilascio della concessione

Art. 8 – Procedure per il rilascio dell’autorizzazione edilizia

Art. 9 – Procedura per la denuncia di inizio dell’attività

Art. 10 – Commissione edilizia – Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

Art. 11 – Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive

 

Titolo III – ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO

 

Art. 12 – Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64

Art.13 – Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico

Art. 14 – Elaborati progettuali e deposito dei progetti

Art. 15 – Realizzazione dei lavori

Art. 16 – Controlli e collaudi

Art. 17 – Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico

 

Titolo IV – CONTRIBUTI

 

Art. 18 – Contributo relativo alle concessioni edilizie ed alle denunce di inizio dell’attività

Art. 19 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione

Art. 20 – Determinazione del costo di costruzione

Art. 21 – Edilizia convenzionata

Art. 22 – Convenzione tipo

Art. 23 – Concessione e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito

Art. 24 – Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza

Art. 25 – Versamento del contributo

Art. 26 – Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune

 

Titolo V – SANZIONI

 

Art. 27 – Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo

Art. 28 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

Art. 29 – Opere di amministrazioni statali

Art. 30 – Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori

Art. 31 – Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

Art. 32 – Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 33 – Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell’attività

Art. 34 – Opere eseguite senza denuncia di inizio dell’attività

Art. 34bis – Mutamenti della destinazione d’uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell’attività

Art. 34ter – Regolarizzazione della denuncia di inizio dell’attività

Art. 35 – Annullamento della concessione

Art. 36 – Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

Art. 37 – Accertamento di conformità

Art. 38 – Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici

Art. 39 – Varianti in corso d’opera

Art. 40 – Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III

 

Titolo VI – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

 

Art. 41 – Unificazione delle definizioni

 

Titolo VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 42 – Norma di raccordo con la legge regionale 39/94 e modifiche alla stessa legge

Art. 43 – Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell’art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69

Art. 44 – Norme transitorie

Art. 45 – Abrogazioni

Art. 46 – Entrata in vigore

 

 

 

 

 

Art. 01 – Contenuti e finalità

 

 

 

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione:

 

a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia, definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;

b) individua le opere e gli interventi sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie e disciplina i relativi procedimenti;

c) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al costo di costruzione da corrispondere al Comune;

d) definisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;

e) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed edilizi. (2)

 

1 bis. La presente legge disciplina inoltre, sulla base dei principi contenuti nella legislazione statale attinente alla materia del governo del territorio, i controlli sulle costruzioni soggette a rischio sismico. (2)

 

1 ter. La disciplina dei titoli abilitativi contenuta nella presente legge non incide sull’applicazione delle vigenti disposizioni relative alla competenza legislativa dello Stato in particolare nelle materie penali e tributarie. (2)

 

2. La presente legge è finalizzata all’applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali ed (13) al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

 

 

 

 

 

Titolo I

 

 

 

DISCIPLINA DEGLI ATTI

 

 

 

 

 

 

 

Art. 02 – Tipologia degli atti

 

 

 

1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all’articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 3.

 

1 bis. La concessione è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione. (3)

 

1 ter. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio della concessione; il termine di ultimazione di cui all’articolo 11 comma 1, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico- costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.(14)

 

1 quater. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d’inizio. (3)

 

1 quinquies. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e l’applicazione delle sanzioni previste nel titolo V. (3)

 

2. Sono subordinati a denuncia di inizio dell’attività, in conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela e con le procedure di cui all’articolo 9, le opere e gli interventi di cui all’articolo 4.(14)

 

2 bis. Alla (15) denuncia di inizio delle attività si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni che disciplinano la concessione edilizia contenute nei commi che precedono. (4)

 

 

 

 

 

 

 

Art. 03 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia

 

 

 

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie (16) soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:

 

a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all’articolo 4;(17)

a bis) L’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni;.(18)

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;

c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioé quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.

f bis) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.(18)

 

2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 04 – Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività (19)

 

 

 

1. Sono sottoposti a denuncia di inizio dell’attività:(20)

 

a) gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all’articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all’articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;

b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) abrogata;(21)

d) abrogata;(21)

e) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla legge regionale;(20)

f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;

g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.

g bis) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a concessione.(22)

 

2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio dell’attività i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne.(20)

 

a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili nei casi previsti dalla disciplina comunale;(23)

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d’uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei a l’organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nella stessa collocazione(20) e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;(24)

 

3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica; non sono computate ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile 1997, n. 25;(24)

 

e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

 

3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell’ufficio competente in materia.

 

4. Abrogato.(25)

 

5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità, ed in particolare nei seguenti casi qualora (20):

 

a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352); (26)

 

b) abrogata;(21)

 

c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

 

d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 149 del d.lgs. 490/1999 (20) o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l’assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);

e) abrogata; (21)

f) il preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento alle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere che precedono, siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico. (26)

 

 

 

Art. 04 bis – Attività edilizia libera (27)

 

 

 

1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale:

 

a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a);

b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

 

 

 

 

 

Art. 05 – Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore

 

 

 

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

 

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina del d.lgs. 490/1999, o della legge (28) 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.

 

 

 

 

 

Titolo II

 

 

 

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

 

 

 

 

 

 

 

Art. 06 – Disposizioni generali (29)

 

 

 

1. Ai fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica.(30)

 

2. Per le richieste di concessione edilizia (31) non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del Comune stesso.

 

3. La completezza formale della domanda di concessione o (32) della denuncia di inizio dell’attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all’interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.

 

4. L’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio della concessione; a tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è a carico del comune.(30)

 

4 bis. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite:

 

a) al professionista abilitato per la denuncia d’inizio dell’attività nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;

b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.(33)

 

4 ter. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.(33)

 

5. Sono fatte salve le procedure indicate dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.

 

5 bis. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’impresa; qualora successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.(33)

 

 

 

 

 

Art. 07 – Procedure per il rilascio della concessione

 

 

 

1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo.

 

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

 

3. L’esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell’articolo 6 si svolge secondo l’ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.

 

4. Nel caso in cui all’istanza di concessione edilizia siano stati allegati tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico – giuridica dell’intervento richiesto accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all’autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.(34)

 

5. Qualora nel termine di sessanta giorni sopraindicato non vengano formulati dai competenti organi comunali i prescritti pareri, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 4.(34)

 

5 bis. Nel caso in cui all’istanza di concessione edilizia non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, ovvero indice a tal fine entro venti giorni dalla presentazione della stessa, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 come da ultimo modificata con legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi) al fine di acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalità ivi disciplinate.(35)

 

5 ter. Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dall’autorità comunale competente entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5 bis. Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.(35)

 

5 quater. I termini di cui ai commi 4 e 5 bis sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato.(35)

 

6. Abrogato.(36)

 

7. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

 

8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l’interessato può inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario “ad acta” che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento.(37)

 

9. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.

 

10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d’opera sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito del progetto dell’opera così come effettivamente realizzata, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

 

a) che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati né con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;

b) che non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che incidano sui parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard;

c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del d.lgs. 490/1999.

In tali casi, l’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 18, determinato con riferimento alla data dell’atto abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 11 e comunque prima della scadenza del termine di validità dell’atto abilitativo.(34)

 

11. . Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l’efficacia della concessione edilizia è sospesa in caso di inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3,6,11 e 13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista efficacia dopo l’ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato III al d.lgs 494/1996, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto. La notifica contiene inoltre la dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che assevera il rispetto della presente legge. (92) (38)

 

 

 

Art. 08 – Procedure per il rilascio dell’autorizzazione edilizia

 

 

 

Abrogato.(39)

 

 

 

 

 

Art. 09 – Procedura per la denuncia di inizio dell’attività

 

 

 

1. Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell’inizio dell’attività, accompagnata da:

 

a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti;

b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori;

c) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune provveda direttamente.

In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.(40)

 

2. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nella denuncia è contenuto l’impegno a comunicare al comune l’osservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3,11,12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonché, per le imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di set

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