Legittimazione dell’amministratore

La legittimazione passiva dell’amministratore di condominio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, ex art. 1131, secondo comma, codice civile, non concerne le domande incidenti sull’estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condòmini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Tuttavia, rispetto alla domanda diretta ad accertare o a dichiarare estinto un vincolo di destinazione gravante su un bene di proprietà esclusiva a vantaggio della proprietà condominiale, ovvero anche rispetto ad una azione confessoria o negatoria di servitù, trattandosi di lite concernente interessi comuni dei condòmini, che non incide sul diritto di condominio (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), sussiste la legittimazione dell’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 1131 del codice civile, la quale deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo all’esigenza di rendere più agevole ai terzi la costituzione in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condòmini.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 30302 del 14.10.2022.

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