LIMITI ALLA LEGITTIMAZIONE ALLA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI VICINI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

T.A.R. Toscana, Sezione III, 17 febbraio 2006 n. 496 – Non è sufficiente la semplice vicinanza per dolersi di un’attività edilizia che comporta lavori di limitata rilevanza esterna

Non è sufficiente la semplice vicinanza per dolersi di un’attività edilizia che comporta lavori di limitata rilevanza esterna

F A T T O e D I R I T T O

 

1. I ricorrenti, residenti in appartamenti adiacenti alla proprietà delle controinteressate, reputano illegittima la concessione edilizia ad esse rilasciata per il risanamento conservativo dell’edificio principale, per la ristrutturazione dell’accessorio e per la realizzazione di un garage interrato.

Secondo i ricorrenti le opere previste per l’edificio principale dovrebbero classificarsi di ristrutturazione e non già di risanamento, vista soprattutto l’apertura di finestre nel seminterrato e la creazione di una scala interna.

Non sarebbe ammissibile neanche la costruzione del garage seminterrato poiché ciò renderebbe impermeabile tutta la superficie sovrastante in violazione dell’art. 62.4 delle NTA.

Ma l’intervento ritenuto maggiormente pregiudizievole dai ricorrenti è quello che interessa il deposito, in quanto comporterebbe la modifica della copertura e un aumento volumetrico in sopraelevazione, senza che sia rispettata la distanza di 10 metri, prevista dall’art. 117 del regolamento. L’eventuale diversa interpretazione delle norme regolamentari comporterebbe, a dire dei ricorrenti, la violazione del D.M. 1444/68 con conseguente necessità dell’annullamento di esse.

Infine, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno per la diminuzione di luce e di aria che deriva alle loro abitazioni dalla sopraelevazione del deposito e dall’aumentato carico urbanistico derivante dalla ristrutturazione dell’edificio principale qualora non sia disposta la sanzione demolitoria.

Resistono il Comune e le controinteressate che reputano il ricorso inammissibile ed infondato.

2. Il Collegio condivide la tesi secondo la quale i ricorrenti non hanno provato quale sia il loro concreto interesse all’annullamento della concessione edilizia nella parte in cui consente il risanamento dell’immobile principale e la costruzione del garage interrato nel giardino.

Infatti, secondo il Collegio non è sufficiente la semplice vicinanza per dolersi di un’attività edilizia che comporta lavori di nessuna rilevanza esterna (nella fattispecie trattasi di lavori interni al fabbricato e di un garage che non emerge dal terreno). Nessun pregiudizio può dunque derivare ai ricorrenti da tali lavori, né essi lo hanno esplicitato. Neppure l’apertura delle finestre nel seminterrato dell’edificio principale può avere una qualche rilevanza per i ricorrenti, dato che esse saranno prospicienti la strada pubblica e non già le loro proprietà.

L’unico aspetto della concessione impugnata che va esaminato nel merito è pertanto quello che riguarda la c.d. sopraelevazione del deposito, laddove si censura il mancato rispetto delle distanze definendo l’intervento come di nuova costruzione.

In realtà sul deposito in questione è stata assentita una ristrutturazione classificata R2 nella quale sono ricomprese “le opere di trasformazione delle coperture che comportino incremento volumetrico, di altezza o di SUL” (art. 7 NTA del PRG).

Dunque la modifica del tetto e la sopraelevazione che non ha peraltro aumentato la SUL è legittima.

Né appare violata la normativa sulle distanze dal confine, ove si consideri che nel caso di sopraelevazione deve essere rispettato solo quanto prescritto in materia di cortili dall’art. 117 del Regolamento, senza riduzione della distanza minima preesistente, poiché “la distanza tra una parete finestrata e quella opposta non dovrà essere inferiore a quella più bassa tra le due pareti con un minimo assoluto di metri lineari 6.” Nella fattispecie la distanza è superiore ai detti 6 metri.

Non c’è dubbio peraltro che l’intervento sia stato fatto in un cortile, dato che l’area è delimitata su tre lati da edifici, seppure non in aderenza tra essi (ma tale ultima particolarità non è prescritta).

Va poi sottolineato che l’edificio doveva considerarsi preesistente, nonostante le sue limitate dimensioni, visto che il PRG lo aveva classificato in classe 6, dandogli così una rilevanza urbanistica, con la conseguenza che ad esso va applicato il punto 3.3 dell’art. 54 e non già il punto 3.1 del medesimo articolo.

D’altra parte, trattandosi di edificio preesistente, risulta inapplicabile la disposizione dell’art. 9 del DM. 2.4.68 che impone la distanza di 10 metri..

Il ricorso in conclusione va respinto, e di conseguenza va respinta anche la domanda risarcitoria.

Sussistono tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

 

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 21 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI – Presidente

Dott.ssa Marcella COLOMBATI – Consigliere

Dott.ssa Rita CERIONI – Consigliere, est.

F.to Eugenio Lazzeri

F.to Rita Cerioni

F.to Mara Vagnoli – Collaboratore di Cancelleria

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