L'IMMOBILE AFFFITTATO NON HA I REQUISITI IGIENICI

Dopo aver stipulato un contratto di locazione per un immobile destinato ad uso artigianale, ora l’inquilino protesta asserendo che nel corso di una recente ispezione da parte dei tecnici della locale A.S.L., questi avrebbero ritenuto che l’immobile non ha le caratteristiche igieniche necessarie per poter essere destinato a sede di lavoro subordinato, con la conseguenza che ora egli pretende di disdettare il contratto e di andarsene, nonostante che tale facoltà fosse facoltà fosse stata espressamente esclusa. Come debbo regolarmi?

 

Bisognerebbe sapere che cosa le parti hanno espressamente previsto nel contratto. Poiché se, ad esempio, la mancanza di autorizzazioni amministrative o l’emanazione di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi, sono stati previsti come causa di risoluzione del contratto, allora è evidente che il conduttore ha ragione a sostenere che il contratto si è risolto o che si può risolvere in caso di ulteriore intervento della A.S.L. Ma se, come di regola accade, l’inquilino prima di firmare il contratto, ha visitato l’immobile, e se nel contratto ha dato espressamente atto della sua idoneità alla destinazione ed all’uso contrattuale previsto (indicando nel contratto la destinazione a laboratorio artigianale), allora egli si è assunto il rischio della possibile inidoneità dell’immobile e non può addurre tale situazione come motivo di risoluzione del contratto per inadempimento da parte del locatore, o come motivo di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392/1978. Conseguentemente, se il conduttore cessa di pagare i canoni e pretende di rilasciare l’immobile, in realtà egli non rispetta il contratto e può essere soggetto oltre che al pagamento di quanto pattuito, anche al risarcimento dei danni (in questo senso la giurisprudenza della Cassazione: sentenza n. 15558/2002).

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483