L'INQUILINO CHE PUO' AFFITTARE UN ALTRA ABITAZIONE PUO' ESSERE SFRATTATO

TRIBUNALE DI FIRENZE 10 luglio 2002. Est. Mascagni – Caciolli e Palchetti in Caciolli c. Galardi. – TRIBUNALE DI FIRENZE 10 luglio 2002. Est. Mascagni – Caciolli e Palchetti in Caciolli c. Galardi.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE 10 luglio 2002. Est. Mascagni – Caciolli e Palchetti in Caciolli c. Galardi.

Esecuzione forzata -Consegna o rilascio- Provvedimento di rilascio – Sospensione – Reperimento di altra abitazione in locazione – Impossibilità -Insussistenza -Condizioni.

Non si trova nella impossibilità economica di reperire in locazione altra abitazione (condizione che deve sussistere per godere della sospensione dell’esecuzione di rilascio disposta dal D.L. 20 giugno 2002 n. 122) il conduttore il cui nucleo familiare goda di proventi sufficienti a locare un -immobile idoneo alle esigenze della famiglia interessata anche in zone limitrofe alla città di residenza. (L. 1 agosto 2002, n. 185, art.

(1) Provvedimento emesso sulla base dell’ultimo decreto legge di sospensione delle esecuzioni di rilascio e del meccanismo di garanzia per la proprietà dallo stesso previsto, al secondo comma del suo art. I.L’importanza della decisione, nel merito, deriva dal fatto che il giudice ha affermato il principio che il riferimento (ai fini della possibilità o meno, da parte del conduttore, di reperire un nuovo alloggio) è alle concrete condizioni del mercato locativo del luogo, così disattendendo l’indicazione contenuta nella circolare ministeriale LL.PP. 23 febbraio 2001 (in S.O. n. 64 alla G. U. n. 75 del 30

GIUR[SPRUDFNZA

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marzo 2001) che ci si debba invece riferire al superamento dei limiti di reddito previsti per conseguire l’asse

gnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Sul piano processuale, la decisione è pure importante perché essa risulta emessa a seguito di ricorso presentato dalla parte locatrice in via preventiva e cioè alla vigilia di un accesso per t’escomio da tempo fissato da parte del competente ufficiale giudiziario.

(Omissis). – Il giudice,

letti gli atti del procedimento e visto il D.L. 122/2002, osserva:

– è documcntato che fa parte del nucleo familiare dell’esecutato Galardi Silvano una persona ampiamente ultrasessantacinqucnne (Parrini Gina nata nel 1912);

– pertanto l’unica questione da affrontare attiene alla sufficienza o meno dei redditi del nucleo familiare per «accedere all’affitto di una nuova casa» (art. 80 comma 20 L. 388/2000;

– risulta dagli atti che Certini Viola (moglie del Galardi) ha una pensione mensile netta di curo 689,54 mentre Parrini Gina (madre del Galardi) ha uva pensione mensile netta di curo 370,45 pur entrambe per 13 mensilità; risulta altresì che Galardi Silvano nell’anno 2001 ha avuto un reddito imponibile di lire 15.863.000;

– considerato anche che il Galardi ha avuto tempo più che sufficiente per il reperimento di altra sistemazione abitativa (la locazione è cessata in data 21 dicembre 1989), che per tale nucleo familiare è sufficiente un alloggio di modeste dimensioni, e che nelle zone limitrofe a dimora (ad es.Vadarno, zona di Signa…) è possibile reperire alloggi a prezzi ragionevoli (con contratti ex art. 2 comma 3 della L. 471/98), pare da escludere che il Galardi si trovi nella impossibilità economica di reperire in locazione altra abitazione;

– deve, pertanto, escludersi che a Galardi Silvano competa il beneficio della sospensione di cui al citato D.L. 122/2002; –

– le spese di questo procedimento possono essere compensate per equità;

P.Q.M. dichiara che a Galardi Silvano non compete il beneficio della sospensione di cui al D.I,. 122/2002 e che l’esecuzione per rilascio può proseguire; conferma le spese.

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