LOCAZIONE: Chiarimenti del Ministero sulla dichiarazione annuale

Con la risoluzione n. 1/DF del 9.2.2023, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, rispondendo a un quesito, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021. Dichiarazione che – si ricorda – per le locazioni brevi va presentata, nei casi in cui sia stata istituita l’imposta di soggiorno, dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, cfr. Focus Confedilizia n. 20 del 20.5.2022.

Come noto, l’art. 4 del d. lgs. 14.3.2011, n. 23 (come modificato dall’art. 180, d.l. n. 34/2020 come convertito), in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ha statuito che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29.4.2022.

Il Ministero, tramite la tecnica delle Faq, sul punto aveva già chiarito che: 1) considerato che l’anno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune, seguendo le indicazioni prescritte dal Comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale; 2) al di fuori di tale caso, il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.

Ciò premesso, nel quesito viene chiesto di confermare che, per le annualità successive a quelle indicate nelle predette Faq, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esoneri i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai Comuni.

Al riguardo, il Dipartimento, con la risoluzione in commento, ha ritenuto che, per le annualità successive a quelle indicate nelle Faq richiamate, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenti l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal legislatore ai fini della verifica da parte dei Comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. E ciò in quanto “non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento”.

Del resto – ha sottolineato il Ministero a sostegno della sua interpretazione – la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principii di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6 della legge n. 212/2000, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

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