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MILLEPROROGHE: DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI E VISTI DI CONFORMITÀ RELATIVI A INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

Con la conversione in legge del d.l. 30.12.2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. “Milleproroghe”), si è previsto – confermando per legge un’interpretazione già data dall’Agenzia delle entrate durante i consueti incontri di gennaio con la stampa specializzata – che le disposizioni in tema di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi alle cessioni di credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus (ex art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto “Rilancio”) si applicano “anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021”. Tale norma si è resa necessaria in quanto la legge di bilancio 2022, che ha disposto tale detraibilità, è entrata in vigore l’1.1.2022 mentre l’obbligatorietà del visto di conformità e delle asseverazioni della congruità delle spese anche in caso di cessione del credito o dello sconto in fattura per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus era già stata prevista dal decreto “Anti-frodi” a partire dal 12.11.2021, non prevedendosi nulla, però, sulla detraibilità dei costi per tali adempimenti.

Con la disposizione in commento si è colmato un vuoto normativo che avrebbe portato ad una disparità di trattamento (detraibilità/indetraibilità) per le medesime spese a seconda della data del loro sostenimento.

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