MODIFICA DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI

Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per “impossibilità
giuridica” dell’oggetto ove l’assemblea, esulando dalle sue attribuzioni, modifichi i criteri di
ripartizione, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condòmini, da valere, oltre che
per il caso oggetto della delibera, anche per il futuro. Sono, invece, semplicemente annullabili
nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato,
con la conseguenza che tali delibere devono essere necessariamente impugnate nel termine
di trenta giorni di cui all’art. 1137 del codice civile.


Così la Cassazione, con sentenza n. 8185 del 14.3.2022.

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