Modificazioni per il miglior godimento della cosa comune
“Le modificazioni per il miglior godimento della cosa comune (a differenza delle innovazioni che vengono deliberate dall’assemblea nell’interesse di tutti i partecipanti ai sensi dell’art. 1120 cod. civ.) possono essere apportate a proprie spese dal singolo condomino con i limiti indicati dall’art. 1102 cod. civ. e non richiedono alcuna preventiva autorizzazione assembleare, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condòmini nell’esercizio dell’autonomia privata, potendo altrimenti attribuirsi all’eventuale autorizzazione alle modifiche comunque richiesta o concessa dall’assemblea il valore di mero riconoscimento dell’inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condòmini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 36389 del 13.12.2022.