MOLESTIE ALL'INQUILINO NEL CONDOMINIO E RESPONSABILITA'

CORTE DI CASSAZIONE Sez. 111, 20 agosto 2003, n: 12220. – CORTE DI CASSAZIONE Sez. 111, 20 agosto 2003, n: 12220. Pres. Fiduccia – Est. Durante – P.M. Consolo (conf.) – Cond. Piazza Emanuele Filiberto 4 in Torino (avv.ti Menghini e Bruyere) c. Soc. Bar Nando (avv. Buccarelli). Obbligazioni dei locatore – Garanzia per molestie – Infiltrazioni d’acqua nell’immobile oggetto di locazione – Diritto del conduttore al risarcimento del danno nei confronti del tqrzo – Sussistenza.

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. 111, 20 agosto 2003, n: 12220. Pres. Fiduccia – Est. Durante – P.M. Consolo (conf.) – Cond. Piazza Emanuele Filiberto 4 in Torino (avv.ti Menghini e Bruyere) c. Soc. Bar Nando (avv. Buccarelli).

Obbligazioni dei locatore – Garanzia per molestie – Infiltrazioni d’acqua nell’immobile oggetto di locazione – Diritto del conduttore al risarcimento del danno nei confronti del tqrzo – Sussistenza.

Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei,confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della res locata; in particolare, qualora a carico dell’appartamento locato si verifichi una infiltrazione d’acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, secondo comma,, c.c., gode di un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno. (C.c., art. 1170; c.c., art. 1585) (1).

(1) Nel senso che l’invasione con acqua di un immobile locato per infiltrazione del soprastante appartamento dello stesso edificio, realizza una molestia di fatto per la quale l’ari 1585, comma 2, conferisce al conduttore una legittimazione autonoma a proporre. l’azione di responsabili tà nei confronti dell’autore del danno, v, Cass. 20 dicembre 1990, n. 12089, in Giust. ciu Mass: 1990, 2065 e Cass. 6 novembre 1982, n. 5859; ivi 1982, fasc. 10-11.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Il bar Nando sas-ha convenuto innanzi a1 Pretore di Torino il condominio di piazza Emanuele Filiberto, 4; per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (lire 7.898.500) asseritamente causati al locale bar da esso gestito da infiltrazioni di acque luride provenienti da parti comuni del condominio.

Nella contumacia di quest’ultimo il pretore ha accolto la domanda, liquidando il danno in lire 5.500.000.

Il condominio si è gravato di appello, che il Tribunale di Torino ha rigettato con sentenza resa il 10 giugno 1999. Quel giudice ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva perché, a parte che la persona fisica che ha agito (Iuso Angela) riveste la qualità di rappresentante della società e di comproprietaria dell’immobile, il conduttore è legittimato all’azione risarcitoria, ove il danno dipenda da molestie di fatto, come per l’appunto le infiltrazioni dalla colonna di scarico del condominio; ha giudicato congruo il danno liquidato.

Il condominio ha proposto ricorso per cassazione sostenuto con memoria; l’intimato ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. -Con il primo motivo di ricorso si denuncia falsa applicazione degli artt. 1585, 1621, 2043 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; il tribunale – si sostiene – ha ritenuto la legittimazione attiva del bar Nando, conduttore dell’immobile che si assume danneggiato, mentre avrebbe dovuto escluderla, considerato che fazione risarcitoria riguarda danni subiti dall’immobile locato e non dall’attività o da beni del conduttore e tenuto altresì conto che a nulla rileva che in rappresentanza del ban Nando abbia agito la comproprietaria dell’immobile.

Osserva la Corte che, se una persona fisica agisce in giudizio quale rappresentante di una persona giuridica, non rileva 18 legittimazione della persona fisica, ma unicamente quella della persona giuridica.

Ne conseRuc che è fuori luogo il riferimento alla legittimazione personale della Iuso.

I,a giurisprudenza di questa Corte accorda al conduttore la tutela risarcitorìa contro il terzo che con il proprio comportamento illecito gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della «res locata», pur riconoscendo il carattere relativo della posizione del conduttore (Cass, 26 gennaio 199s, n. 939; Cass. 14 ottobre 1987, n. 7609; Cass. 8 nowmhrc 1985, n. 5450).

A tanto la ~~iurisprudenza perviene o in base ai principi della responsabilità aquiliana o riconducendo la tutela all’art. 1585, comma 2, c-c., considerato espressione dell’ordinaria responsabilità per fatto illecito, come tale applicabile in via analogica.

Con riferimento alla fattispecie qui ricorrente questa Corte ha afferinato il principio che Finfiltrazione di acque da immobile soprastante concreta molestia di fatto, per la quale il menzionato art. 1585, comma 2, c.c. conferisce al conduttore una legittimazione autonoma a proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno (Cass. 20 dicembre 1990, n. 12089; Cass. 8 novembre 1985, n. 5450; Cass. 6 novembre 1982, n. 5859).

Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la pretesa della società attrice ha riguardato il rimborso di spese sostenute per riparazioni (sostituzione piastrelle; eliminazioni efflorescenza alla parete ed altro) incidenti sull’uso e sul godimento della Con le precisazioni ed integrazioni di cui sopra la sentenza impugnata regge alle censure ed il motivo non può ricevere accoglimento.

Con il secondo motivo di ricorso sì lamenta falsa applicazione degli artt. 1117, 2043, 2051, 2697 c.c., 115, 116 c-p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice; si sostiene che il tribunale 1) ha disatteso senza alcuna motivazione la cm; 2) non ha deciso, come avrebbe dovuto, iuzta

nlligata et probata ma sulla base di fatti non provati; 3) non ha considerato che le tracce di umidità partono dal soffitto del bar e che sopra di esso vi è un servizio igienico; 4) non ha applicato la regola di comune esperienza, secondo la quale «l’acqua non sale verso l’alto», con il risultato di ritenere che le infiltrazioni siano provenute da locale sito allo stesso livello ancorché esse abbiano interessato il soffitto; 5) non è provato che la colonna di scarico riguardante la bruschetteria rosso ha formato oggetto di intervento. Neppure questo motivo può essere accolto.

Quanto alla.Ctu si rileva che il tribunale ha indicato le ragioni, per le quali l’ha disattesa, ed esse sono più che plausibìli (la Ctu si riferisce allo stato attuale, mentre il danno risale nel tempo).

Le rimanenti censure sono infondate o inammissibili: infondate perché il tribunale ha indicato le fonti probatorie utilizzate e le ha vagliate sia singolarmente che complessivamente, fornendo ampia, logica e corretta motivazione del convincimento espresso; inammissibili perché implicano una valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato: si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. (Omissis).

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