NOMINA DELL’AMMINISTRATORE E COMPENSO

Agli effetti dell’art. 1129, quattordicesimo comma, del codice civile, il quale prevede la nullità testuale della nomina dell’amministratore di condominio ove non sia specificato l’importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall’assemblea, recante – anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di tale documento – l’elemento essenziale dell’analitica determinazione del corrispettivo. Ciò che non può ritenersi implicito nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 12927 del 22.4.2022.

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