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| Barriere
architettoniche
Legge
9 gennaio 1989, n. 13 (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 21). -
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati. |
| Articolo 1 |
- I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici,
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
- Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio
decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
- La progettazione deve comunque prevedere:
a ) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b ) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle
singole unità immobiliari;
c ) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o
idonei mezzi di sollevamento;
d ) l'installazione, nel caso di immobili con più
di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
- E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente
legge.
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| Articolo 2 |
- Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile.
- Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,
le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap
, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di
cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono
installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture
mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe
dei garages.
- Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
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| Articolo 3 |
- Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati
(1).
- È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi
in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni
non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà
o di uso comune.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 27 febbraio 1989,
n. 62. |
| Articolo 4 |
- Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile
sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità
da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni.
- La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale
ad assenso.
- In caso di diniego, gli interessati possono, entro i
trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al
Ministro per i beni e le attività culturali, che
deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
- L'autorizzazione può essere negata solo ove non
sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio
del bene tutelato.
- Il diniego deve essere motivato con la specificazione
della natura e della serietà del pregiudizio, della
sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si
colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate dall'interessato.
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| Articolo 5 |
- Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la
notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista
dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza
è tenuta a provedere entro centoventi giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
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| Articolo 6 |
- L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e
di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è
soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
- Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del
progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo
17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
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| Articolo 7 |
- L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione.
Per la realizzazione delle opere interne, come definite
dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente
all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto
articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita
relazione a firma di un professionista abilitato.
- Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe
o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative
all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
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| Articolo 8 |
- Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative
alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge,
è allegato certificato medico in carta libera attestante
l' handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione,
nonché le difficoltà di accesso.
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| Articolo 9 |
- Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate
al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
in edifici già esistenti, anche se edibiti a centri
o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di
cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto
con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al
condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap
(1).
- Il contributo è concesso in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni;
è aumentato del venticinque per cento della spesa
effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni
a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore
cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a
lire cento milioni.
- Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate
dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero
quelle relative alla deambulazione e alla mobilità,
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove
risiedano le suddette categorie di beneficiari.
- Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la
locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi
necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento".
La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 27 febbraio 1989, n. 62. |
| Articolo 10 |
- È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici
il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
- Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i
problemi delle aree urbane e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in proporzione del fabbisogno
indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma
5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni
richiedenti.
- I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi
agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
- Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non
siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco
le ripartisce con precedenza per le domande presentate da
portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà
di deambulazione dalle competenti unità sanitarie
locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico
di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte
nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per
gli anni successivi.
- I contributi devono essere erogati entro quindici giorni
dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente
quietanzate.
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| Articolo 11 |
- Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco
del comune in cui è sito l'immobile con indicazione
delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il
1° marzo di ciascun anno.
- Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro
il 31 luglio (1).
- Alla domanda debbono essere allegati il certificato e
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui all'articolo 8.
- Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande,
stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base
delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
- La regione determina il proprio fabbisogno complessivo
e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la
richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo
di cui all'articolo 10, comma 2.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 27 febbraio 1989, n. 62. |
| Articolo 12 |
- Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese
dei privati per interventi volti al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
- Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento
sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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