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| Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo
Legge
9 dicembre 1998, n. 431 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
15 dicembre, n. 292). (1)
(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999
. |
Articolo 1
Ambito
di applicazione. |
- I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
di seguito denominati "contratti di locazione",
sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi
1 e 3 dell'articolo 2.
- Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: (1)
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati
ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti
esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571
e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati
secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo
2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali
si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità
turistiche.
- Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
7, 8 e 13 della presente leggenon si applicano ai contratti
di locazione stipulati dagli enti locali in qualità
di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere
transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali
contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392. (1)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la stipula di validi contratti di locazione è
richiesta la forma scritta.
(1) Comma modificato dall' art. 2, l. 8 gennaio 2002, n.
2 . |
Articolo 2
Modalità
di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione. |
- Le parti possono stipulare contratti di locazione di
durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti
sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi
i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo
3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità
di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia
al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni
dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto
si intenderà scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo
periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni (1) .
- Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma
1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
- In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti
possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore
del canone, la durata del contratto, anche in relazione
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto
comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,
ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito
in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni
della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere
i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata,
provvedono a convocare le predette organizzazioni entro
sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma
2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a
cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune
dell'area territoriale interessata. (3)
- Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio
di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono
in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni
che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo
stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote,
dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse
sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
per la stessa finalità di cui al primo periodo possono
derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente
in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni.
- I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma
3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del
contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,
il contratto è prorogato di diritto per due anni
fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore
che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile
alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
- I contratti di locazione stipulati prima della data di
entrata in vigore della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
(1) Vedi l' articolo 2 del D.M. 30 dicembre 2002 .
(2) Comma modificato dall' art. 2, l. 8 gennaio 2002, n.
2 .
(3) Comma modificato dall' art. 2, l. 8 gennaio 2002, n.
2 . Vedi anche gli articoli 1 e 5 del D.M. 30 dicembre 2002 .
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Articolo 3
Disdetta
del contratto da parte del locatore. |
- Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti
stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il
locatore può avvalersi della facoltà di diniego
del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore
con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso
abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio,
del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro
il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società
o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche,
sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali
o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle
attività dirette a perseguire le predette finalità
ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il
locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità
di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente
danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere assicurata la stabilità e la permanenza del
conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è
prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda
operare la demolizione o la radicale trasformazione per
realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile
sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile
per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi
e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso
abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria
abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto
il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità
di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978,
n. 392.
- Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore
per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso,
per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione
o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità
dell'azione di rilascio. I termini di validità della
concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva
disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile.
Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con
le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori,
concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione
del locatore deve essere specificato, a pena di nullità,
il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1,
sul quale la disdetta è fondata.
- Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà
di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore
stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al
conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei
mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
- Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo
30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche
con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio
e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data
in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi
per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai
sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al
ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni
di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento
di cui al comma 3.
- Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione
al locatore con preavviso di sei mesi.
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Articolo 4
Convenzione
nazionale. |
- Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre
anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere
una convenzione, di seguito denominata "convenzione
nazionale", che individui i criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri
parametri oggettivi, nonché delle modalità
per garantire particolari esigenze delle parti. In caso
di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali
sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al
comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti
prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri
generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono
la base per la realizzazione degli accordi locali di cui
al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto, unitamente
all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all' articolo
4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici
di cui all'articolo 8. (1)
- I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in
apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla
constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici,
della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta
giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto
sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici
di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati
ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità
ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
- Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto
le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti
di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano
convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2 (2).
- Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da
adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione
di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di
determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali
criteri di determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti
ai sensi del presente comma.
(1) Comma modificato dall' art. 2, l. 8 gennaio 2002, n. 2
.
(2) Vedi l' articolo 7 del D.M. 30 dicembre 2002 . |
Articolo 4 Bis
Tipi
di contratto |
- La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma
1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti
agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché
dei contratti di locazione di natura transitoria di cui
all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per
studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
- I tipi di contratto possono indicare scelte alternative,
da definire negli accordi locali, in relazione a specifici
aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri
per la misurazione delle superfici degli immobili.
- In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di
contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo
4, comma 2. (1)
(1) Articolo inserito dall' art. 1, l. 8 gennaio 2002, n.
2 . |
Articolo 5
Contratti
di locazione di natura transitoria. |
- Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce
le condizioni e le modalità per la stipula di contratti
di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore
ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari
esigenze delle parti (1) .
- In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono
essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le
esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei
tipi di contratto di cui all' articolo 4-bis. (2)
- È facoltà dei comuni sede di università
o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa
con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali
per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione
di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo
studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative
ed enti non lucrativi operanti nel settore. (1)
(1) Per la durata di tali contratti vedi l' articolo 2 del
D.M. 30 dicembre 2002 .
(2) Comma modificato dall' art. 2, l. 8 gennaio 2002, n. 2
. |
Articolo 6
Rilascio
degli immobili. |
- Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili
adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese
per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
- Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso
abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di
rilascio per finita locazione, avviano entro il termine
di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni
sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto
di locazione in base alle procedure definite all'articolo
2 della presente legge.
- Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza
di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione,
i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre
i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma
1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo
26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia
nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano
i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore
è ammessa opposizione al tribunale che giudica con
le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente
la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
- Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita
locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, il conduttore può chiedere una sola
volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro
un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si
applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11
del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto
del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre
opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica
con le modalità di cui all'articolo 618 del codice
di procedura civile.
- Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai
commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi
nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di
età, abbia cinque o più figli a carico, sia
iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento
di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario
di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente
di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio
per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento del termine delle esecuzioni può essere
fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti
il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno
sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale (1).
- Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di
cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo
11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché
per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge
n. 551 del 1988 e prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile
pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno
aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento
della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;
l'importo così determinato è maggiorato del
venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione
esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior
danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante
i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri
accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento,
il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della
sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio,
fatto salvo quanto previsto dall' articolo 55 della citata
legge n. 392 del 1978 (2).
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo
1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché
quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo
17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data
priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio
con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
(1) Il termine dilatorio di cui al presente comma, non può
essere inferiore a nove mesi, mentre l'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio già emessi è differita di nove mesi
a partire dal 1° gennaio 2000 (art. 1, d.l. 25 febbraio
2000, n. 32, conv. in l. 20 aprile 2000, n. 97 ).
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2000,
n. 482 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art.
1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla
scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito
ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio
dell'immobile. |
Articolo 7
Condizione
per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile. |
- [Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento
di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione
che il contratto di locazione è stato registrato,
che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione
dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo
è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione,
nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura
civile devono essere indicati gli estremi di registrazione
del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia
dell'unità immobiliare alla quale il contratto si
riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi
dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito
derivante dal contratto è stato dichiarato nonché
gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative
all'anno precedente a quello di competenza. (1)] (2)
(1) Per un'interpretazione autentica del primo periodo del
presente comma, vedi art. 1, d.l. 25 febbraio 2000, n. 32,
conv. in l. 20 aprile 2000, n. 97 .
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 5 ottobre
2001 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente articolo. |
Articolo 8
Agevolazioni
fiscali. |
- Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti
stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo
2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto
dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto
di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai
sensi dell' articolo 34 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti
il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della
base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale
di registro è assunto nella misura minima del 70
per cento.
- Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma
1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi
di registrazione del contratto di locazione nonché
quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano
ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative
di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di
cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui
al comma 3 dell'articolo 1.
- Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, provvede,
ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei
comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando
i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro
dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle
risultanze dell'attività dell'Osservatorio della
condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le
determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero
dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma
1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la
percentuale di determinazione della base imponibile prevista
dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti
stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto
decreto del Ministro delle finanze (1) .
- (Omissis) (2).
- Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata
la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5
miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5
miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere
dall'anno 2004.
- Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la
spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi
a decorrere dall'anno 2001.
(1) Vedi l' articolo 5 del D.M. 30 dicembre 2002 .
(2) Modifica il comma 1 dell' art. 23, d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917 . |
Articolo 9
Disposizioni
per i fondi per la previdenza complementare. |
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 18 febbraio 2000,
n. 47. |
Articolo 10
Ulteriori
agevolazioni fiscali. |
- Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria
per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere
dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate
derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate
dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie
di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale,
da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi
al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede
con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con
i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (1) .
(1) Vedi l'articolo 5 del D.M. 30 dicembre 2002. |
Articolo 11
Fondo
nazionale. |
- Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito
il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, la cui dotazione annua è determinata
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
- Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori
devono dichiarare sotto la propria responsabilità
che il contratto di locazione è stato registrato.
- Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi
individuati con le modalità di cui al comma 4, di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà
sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese
dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o
istituti per la locazione o attraverso attività di
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore
della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati.
- Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti
minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi
di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità
dei contributi stessi in relazione al reddito familiare
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
- Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2001, la ripartizione è effettuata dal
Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al
fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome
per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome
ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato
al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di
ciascun anno (1).
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono concorrere al finanziamento degli interventi di
cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi
bilanci.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse
di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite
ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino
anche la disponibilità dei comuni a concorrere con
proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui
al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano
trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva
attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione
o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario
ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività
del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente
(2).
- I comuni definiscono l'entità e le modalità
di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4.
- Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione
dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata
al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità
1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione
del CIPE del 6 maggio 1998 , non sono trasferite ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto
versamento.
- Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori
minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione
dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi,
intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione
di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma
1 del presente articolo.
- Le disponibilità del Fondo sociale, istituito
ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica al Fondo di
cui al comma 1 (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 8 febbraio
2001, n. 21.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 8 febbraio
2001, n. 21.
(3) Vedi art. 1, comma 4, d.l. 25 febbraio 2000, n. 32, conv.
in l. 20 aprile 2000, n. 97 |
Articolo 12
Osservatorio
della condizione abitativa. |
- L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito
dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori
pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché
il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli
osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
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Articolo 13
Patti
contrari alla legge. |
- È nulla ogni pattuizione volta a determinare un
importo del canone di locazione superiore a quello risultante
dal contratto scritto e registrato.
- Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può chiedere la restituzione
delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato.
- È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti
di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
- Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è
nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello massimo definito, per immobili
aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime
tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2,
sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente
legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi
clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti
ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
- Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può richiedere la restituzione
delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il
conduttore può altresì richiedere, con azione
proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta
a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è
altresì consentita nei casi in cui il locatore ha
preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto,
in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma
4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto
di locazione il pretore determina il canone dovuto, che
non può eccedere quello definito ai sensi del comma
3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al
presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.
- I riferimenti alla registrazione del contratto di cui
alla presente legge non producono effetti se non vi è
obbligo di registrazione del contratto stesso.
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Articolo 14
Disposizioni
transitorie e abrogazione di norme. |
- In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente
legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni
di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
- Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5,
della presente legge al pretore si intende sostituito il
tribunale in composizione monocratica e al tribunale il
tribunale in composizione collegiale.
- (Omissis) (1).
- Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 75,76, 77,78, 79, limitatamente
alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni.
- Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale
data.
(1) Abroga l'art. 11, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in
l. 8 agosto 1992, n. 359, e gli artt. 1-bis, 2, 3, 4, 5 e
8, d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, conv. in l. 21 febbraio
1989, n. 61. |
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