| N. 310 Sentenza 1° - 7 ottobre 2003
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimità costituzionale
- Sopravvenuta normativa alla norma denunciata - Ininfluenza
ai fini dell'eventuale trasferimento della questione.
? D.L. 20 giugno 2002, n. 122; legge 1° agosto 2002,
n. 185.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo
- Esecuzione forzata per rilascio degli immobili - Sospensione
delle procedure per particolari categorie di locatari - Prospettata
disparità di trattamento dei locatori rispetto agli
altri locatori procedenti in via esecutiva, con compressione
della tutela giurisdizionale e del diritto di proprietà
- Non fondatezza della questione.
? D.L. 27 dicembre 2001, n. 450 (convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14), art.
1.
? Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e
42, secondo comma.
SENTENZA N. 310
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI MODONA
"
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK
"
- Ugo DE SIERVO
"
- Romano VACCARELLA
"
- Paolo MADDALENA
"
- Alfio FINOCCHIARO
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga di
termini in materia di sospensione di procedure esecutive
per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa
per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito
in legge 27 febbraio 2002, n. 14, promosso con ordinanza
del 26 aprile 2002 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Mattonai Marino e Massetani Simonetta,
iscritta al n. 416 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti l'atto di costituzione di Massetani Simonetta,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio
2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi l'avvocato Nino Scripelliti per Massetani
Simonetta e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Firenze, nel corso
di un procedimento di opposizione all'esecuzione di un provvedimento
di rilascio per finita locazione, in cui il conduttore-opponente
aveva dedotto di essere nelle condizioni, previste dall'art.
80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2001) per ottenere la sospensione
dell'esecuzione medesima (e cioè aver superato il
sessantacinquesimo anno di età ed essere sprovvisto
di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di altro
immobile), con ordinanza emessa il 26 aprile 2002, ha sollevato,
in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma,
e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre
2001, n. 450 (Proroga di termini in materia di sospensione
di procedure esecutive per particolari categorie di locatari
e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto
aereo), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio
2002, n. 14, che ha prorogato fino al 30 giugno 2002 la sospensione
delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo.
Il giudice a quo
chiarisce che nei confronti del conduttore era stata convalidata,
in data 12 aprile 1994, licenza per finita locazione per
la scadenza del 31 dicembre 1995 ed era stata fissata come
data dell'esecuzione il 30 giugno 1996; che la norma applicabile
alla fattispecie al momento del deposito del ricorso andava
individuata nell'art. 1 del decreto-legge 2 luglio 2001,
n. 247 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti
ad uso abitativo), convertito nella legge 4 agosto 2001,
n. 332, che aveva appunto differito al 31 dicembre 2001 le
esecuzioni in favore dei soggetti in possesso degli anzidetti
requisiti reddituali ed anagrafici (di cui all'art. 80, comma
20, della citata legge n. 388 del 2000), e che l'esecuzione
era stata appunto sospesa fino a tale data ex art. 624 c.p.c.
Successivamente il conduttore aveva chiesto un ulteriore
differimento, invocando l'art. 1 del d.l. 27 dicembre 2001,
n. 450, per effetto del quale le esecuzioni restavano sospese
fino al 30 giugno 2002: tale istanza era stata accolta dal
Giudicante con ordinanza del 25 febbraio 2002.
Il Tribunale osserva, in punto di
rilevanza, che le condizioni economiche del conduttore opponente
risultano documentalmente e che l'esclusione dal beneficio
della sospensione prevista dall'art. 6, comma 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per il
caso di morosità (in cui verserebbe il conduttore
secondo l'assunto della locatrice-opposta) non riguarderebbe
la particolare categoria protetta dei conduttori ultrasessantacinquenni
in condizioni particolarmente disagiate. In caso di declaratoria
d'illegittimità costituzionale della norma impugnata,
l'opposizione - a parere del rimettente - dovrebbe
essere rigettata in quanto l'applicabilità delle sospensione
rappresenta l'unico motivo addotto a sostegno dell'azione.
Nel merito il Tribunale motiva la
non manifesta infondatezza osservando anzitutto come la norma
determini una ingiustificata disparità di trattamento
fra esecutanti, penalizzando coloro che chiedano il rilascio
a conduttori appartenenti alle categorie svantaggiate di
cui al citato art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000,
posto che delle esigenze abitative dei soggetti più
deboli non debbono farsi carico i locatori, bensì
i Comuni, come evidenziato anche dalla norma da ultimo richiamata.
Inoltre - osserva
il giudice a quo - la sospensione disposta
dalla censurata disposizione è il terzo provvedimento
di tale natura, che ha portato la sospensione complessiva
a ben 18 mesi (da aggiungersi agli altri periodi sospensivi
accordati dall'art. 6 della legge n. 431 del 1998) e ciò,
valutando anche la dilazione dell'esecuzione di cui all'art.
56 della legge n. 392 del 1978, avrebbe di fatto condotto,
per un consistente periodo di tempo, alla paralisi della
tutela esecutiva, la quale gode della stessa garanzia costituzionale
del processo di cognizione.
Infine, quanto al profilo
attinente all'art. 42 della Costituzione, rileva il rimettente
come le misure vincolistiche si giustifichino soltanto in
ragione del loro carattere straordinario e temporaneo, che
sarebbe viceversa escluso dalla loro continua reiterazione,
espressione questa di una tendenza legislativa ad utilizzare
lo strumento della sospensione come ordinaria soluzione del
problema degli alloggi.
Il giudice a quo
conclude osservando, a margine delle suesposte motivazioni,
come un ulteriore consolidamento della tendenza legislativa
a rendere difficoltosa, se non impossibile, l'esecuzione
a carico di conduttori anziani o handicappati (ovvero che
annoverino nel nucleo familiare soggetti in tali condizioni)
potrebbe penalizzare costoro nella ricerca di un'abitazione
da locare, per l'ovvia preferenza accordata dai locatori
ai soggetti non protetti.
2.- E' intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza
della questione in ragione dell'eccezionalità della
censurata disposizione, la cui reiterazione sarebbe dipesa
dalla lentezza riscontrata nel portare a regime le legge
n. 431 del 1998.
Fino all'emanazione
di quest'ultima, rileva la difesa erariale intervenuta, l'esecuzione
degli sfratti era rimasta sempre bloccata (attraverso una
serie ininterrotta di proroghe), ma, nel quadro della liberalizzazione
del mercato locatizio contenuta in tale legge, erano state
individuate delle categorie protette in favore delle quali
differire il termine delle esecuzioni, termine poi ulteriormente
prorogato dai provvedimenti successivi.
3.- Nel giudizio
dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata,
chiedendo il trasferimento della censura sull'art. 1 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 "e successiva legge
di conversione" (legge 1° agosto 2002, n. 185).
Considerato in diritto
1.- La questione
di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale
riguarda l'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n.
450 (Proroga di termini in materia di sospensione di procedure
esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura
assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002,
n. 14, che ha prorogato (per la terza volta) la sospensione
delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili
ad uso abitativo nei confronti di inquilini appartenenti
a determinate categorie ritenute suscettibili di particolare
protezione. Dette categorie sono individuate attraverso i
requisiti indicati dall'art. 80, comma 20, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), e consistenti nell'annoverare nel proprio
nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi,
e nel non disporre di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere all'affitto di una nuova casa.
L'ordinanza del Tribunale
di Firenze censura la disposizione denunciata invocando tre
parametri costituzionali:
l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento introdotta in danno di chi
avvii l'esecuzione a carico delle anzidette categorie di
soggetti, rispetto agli altri locatori procedenti in via
esecutiva nei confronti della generalità dei conduttori;
l'art. 24, primo comma,
della Costituzione, per la sostanziale vanificazione della
tutela esecutiva derivante da una prolungata paralisi della
stessa (a fortiori in presenza di ulteriori possibilità
di dilazionare l'esecuzione, previste da altre norme in favore
del conduttore);
l'art. 42, secondo
comma, della Costituzione, per la compressione del diritto
di proprietà conseguente al venire meno del carattere
straordinario e temporaneo delle proroghe delle sospensioni.
2.- La
questione non è fondata.
Deve preliminarmente essere rilevata l'ininfluenza, ai
fini del richiesto trasferimento della questione prospettata,
dell'art. 1 del sopravvenuto decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti,
di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2002, n. 185, in quanto si tratta
di normativa che si è limitata a dilazionare solo
il termine di cessazione della sospensione, ed ha confermato
una prassi procedurale (del resto seguita nel giudizio per
cui si discute) in ordine alla competenza del giudice dell'esecuzione
a provvedere sulla prosecuzione o meno della esecuzione forzata
per rilascio, con previsione della possibilità di
opposizione secondo le modalità previste dal codice
di procedura civile.
Del resto, la contestazione
della legittimità della norma denunciata attiene al
momento in cui il giudice a quo doveva provvedere
sulla sospensione della esecuzione avendo riguardo alla normativa
allora vigente, la cui eventuale illegittimità costituzionale
avrebbe travolto le successive mere proroghe della scadenza
della sospensione.
3.- Sui profili
della denunciata illegittimità costituzionale è
necessario sottolineare che la norma de qua può
trovare una giustificazione nella fase transitoria di passaggio
dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle
locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle
misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia
abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare
difficoltà; ciò al fine di consentire loro
di trovare un idoneo alloggio in base alla propria capacità
finanziaria, con il concorso di istituti predisposti o agevolati
dalle pubbliche autorità preposte e responsabili del
settore.
La sospensione della esecuzione per rilascio costituisce
un intervento eccezionale che può incidere solo per
un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto
alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento
giurisdizionale legittimamente ottenuto.
In tale periodo transitorio (con oneri, si noti, come nella
specie, a carico di soggetti privati) può rientrare
la proroga, stabilita con la disposizione contestata.
4.- In
altri termini, la procedura esecutiva, attivata da parte
del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale,
non può essere paralizzata indefinitamente con una
serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite
di tollerabilità.
Non si intende con ciò
negare che il legislatore debba farsi carico delle esigenze
di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio,
in quanto appartenenti a categoria protetta, ricorrendo ad
iniziative del settore pubblico o accordando agevolazioni
o ricorrendo ad ammortizzatori sociali; ma non può
indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna
valutazione comparativa, a trasferire l'onere relativo in
via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe
trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga
di termini in materia di sospensione di procedure esecutive
per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa
per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito,
con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n.14, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'1 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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