Nuovo decreto sulla cessione del credito e sconto in fattura

Il d.l. n. 11 del 16.2.2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti, entrato in vigore il 17 febbraio – intervenendo, tra l’altro, sull’art. 121 del decreto “Rilancio” – introduce una serie di modifiche alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura. Anzitutto, viene stabilito che, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica”, le pubbliche Amministrazioni non possano acquisire crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione e sconto in fattura. Dopodiché, viene affrontata la questione della responsabilità in caso di cessione dei crediti. E sotto questo profilo viene previsto che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito i crediti di imposta e che siano in possesso dei documenti elencati nel provvedimento. L’esclusione della responsabilità opera anche con riguardo ai soggetti correntisti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistino i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della stessa banca, che si facciano rilasciare un’attestazione di possesso di tutta la suddetta documentazione. Il mancato possesso di parte di questa documentazione, comunque, non costituisce, da solo, “causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza”. In questa prospettiva viene anche precisato che “sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario”, ai fini della contestazione del concorso nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Infine, il decreto in commento (che è attualmente all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge) elimina, dalla sua entrata in vigore, la possibilità di optare per la cessione e lo sconto in fattura per i bonus edilizi (tra cui il superbonus), salvo per i casi in cui, in sostanza, le opere edilizie siano già avviate o si abbia titolo per avviarle (e, per il superbonus, nei condominii deve anche risultare già adottata la relativa delibera di approvazione).

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