OBBLIGO DI CONSEGNA DELLE RICEVUTE DEL CANONE
L’inquilino di un locale per uso commerciale, da tre mesi si rifiuta di pagarmi il canone, in quanto in passato, due anni fa’, io non gli avrei consegnato alcune ricevute di pagamento, affermando che tale mancata consegna lo avrebbe danneggiato non avendo potuto detrarre tale spesa dal suo bilancio. Ora egli condiziona il pagamento dei nuovi canoni, alla consegna di tali ricevute, che io, al contrario, sono certo di avergli dato e che quindi con ogni probabilità, egli ha smarrito. Cosa debbo fare? E se rilascio altre ricevute, non dovrò pagare nuovamente le tasse anche sulle somme indicate nelle ricevute rinnovate, anche in mancanza del ricevimento del denaro?
Sgombriamo intanto il campo dal problema fiscale, che non esiste. Non è infatti rilevante il rilascio di un duplicato delle ricevute (beninteso, con la specifica indicazione che si tratta di duplicato o di copie delle ricevute già rilasciate), alla condizione che di quei canoni il lettore abbia tenuto conto in sede di denuncia dei redditi relativa al periodo di imposta comprensivo delle mensilità delle quali si tratta; quindi il lettore può tranquillamente procedere in questo senso, ponendo così alla prova le ragioni dell’inquilino, caso mai si trattasse di scuse per ritardare il pagamento. A tale proposito la Corte di Cassazione ha infatti affermato (sentenza n. 2987/1977) che il rifiuto del conduttore di pagare il canone di locazione, giustificato dall’avere il locatore omesso di consegnare le ricevute a canoni già pagati, deve ritenersi contrario a buona fede ed è perciò causa di risoluzione del contratto di locazione, se il locatore non ha mai negato gli avvenuti pagamenti, ed a maggior ragione, se è disponibile a rinnovare le ricevute mancanti o smarrite