ONERI CONDOMINIALI ARRETRATI: SINO SOGGETTI A PRESCRIZIONE?
Abbiamo recentemente cambiato l’amministratore del condominio ed il nuovo, che è tipo del tutto diverso e assai pignolo, ha sottoposto a revisione per circa sette anni la precedente amministrazione chiedendo a taluni condomini, tra i quali io, di pagare le differenze che a suo avviso il precedente amministratore non aveva considerato a causa di errori di calcolo. La conclusione è che io mi sono trovato con una discreta sommetta dovuta, a dire del nuovo amministratore, per arretrati, e conseguentemente ho dovuto a mia volta richiedere in gran parte questo importo all’inquilino di un fondo per uso commerciale, il quale deve provvedere al pagamento dei contributi per quanto gli compete. Ma l’inquilino mi ha opposto un secco diniego, affermando che per quanto lo riguarda, tutto sarebbe caduto in prescrizione. Che debbo fare?
A mio parere l’inquilino ha ragione, ma prima dell’inquilino, ha ragione, in parte, anche colui che ha posto la domanda. E difatti la Corte di Cassazione (si veda la recente sentenza n.12596 del 28 agosto 2002) ha stabilito che i contributi condominiali rientrano nella previsione dell’art. 2948 n.4 del codice civile e quindi l’amministratore non può risalire oltre cinque anni, e conseguentemente sono prescritte le differenze di contributi condominiali maturati oltre cinque anni dalla richiesta. L’inquilino poi, può avvalersi nei confronti del proprio locatore, del termine ancora più breve di prescrizione biennale previsto dall’art.6 ultima parte della legge n.841/1973 ritenuto tuttora in vigore (Cassazione n.11260/1995). Comunque, entro il quinquennio per il lettore ed entro il biennio per l’inquilino, le differenze di contributi, se i conti del nuovo amministratore sono giusti, sono dovute, poiché gli errori di calcolo possono essere corretti in qualsiasi momento.