OPZIONI ED ESONERO DA VISTO DI CONFORMITÀ E DA ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 27.5.2022 si occupa, tra l’altro, dell’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa, ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, del d.l. n. 34/2020, in taluni casi di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

Prevede, infatti, la norma che il visto di conformità e l’attestazione di congruità non si applichino alle opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 6.6.2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.3.2018 o della normativa regionale) e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel “bonus facciate”.

La prima precisazione che fornisce la citata circolare, al paragrafo 2.2.3., è che l’esonero non si applica agli interventi superbonus, posto che il visto, l’asseverazione e l’attestazione sono elementi necessari, ai sensi dell’art. 119, sia per la fruizione diretta in dichiarazione che per l’esercizio delle opzioni di sconto e di cessione. In secondo luogo viene precisato che l’esclusione per gli interventi di edilizia libera opera indipendentemente dall’importo della spesa – che quindi può superare l’importo di 10.000 euro – a differenza degli altri interventi, per i quali l’esclusione opera per importi non superiori a 10.000 euro complessivi. Tra gli altri chiarimenti, si segnala inoltre quello per cui il limite di euro 10.000 deve essere calcolato considerando l’intervento nel suo complesso, anche nel caso di edifici condominiali, o di presenza di più proprietari, o di intervento realizzato in più periodi di imposta. La circolare, infine, ricorda che l’esclusione non si applica, ad esempio, agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica – disciplinati dal d.m. “requisiti” del 6.8.2020 – per i quali l’attestazione della congruità è espressamente prevista da altra norma.

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