PRESUPPOSTI DELL'IRAP

Sentenza 9/4/04 della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna – DECISIONE IN MATERIA DI IRAP

Niente Irap se l’organizzazione non porta “valore aggiunto” rispetto all’intuitus personae del professionista. I termini così posti da una recente sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna — sentenza 24/34/04, depositata lo scorso 30 marzo — nel caso di un “consulente amministrativo” vengono confermati dalla Ctp di Milano per un notaio (sentenza 90/40/04) e dalla Ctr Emilia Romagna, sede di Bologna per un medico. Secondo la sentenza della Ctr, per assoggettare il contribuente all’Irap, in accordo con la pronuncia 156/01 della Corte costituzionale, è necessario che l’organizzazione possa operare in modo autonomo rispetto al contribuente stesso.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483