Procedimento di assegnazione e giurisdizione

“Il procedimento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si scinde in due fasi distinte, una prima fase, che è caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, pertanto esclusivamente da posizioni di interesse legittimo dell’avente titolo all’assegnazione; una seconda fase, di natura spiccatamente privatistica, nella quale la posizione soggettiva del privato assume natura di diritto soggettivo. Ne consegue che le controversie che afferiscono a vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi nella prima fase del rapporto rientrano nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre sono devolute al giudice ordinario le controversie sorte dopo l’assegnazione (o il subentro), nelle quali si contesta il diritto soggettivo dell’assegnatario, già sorto, alla proprietà dell’alloggio, ovvero – come nel caso di specie – il diritto a subentrare nella posizione del dante causa nel contratto di locazione, sia pure ai fini del riscatto in proprietà dell’immobile”.

Così il Tar della Calabria, con sentenza n. 120 del 30.1.2023.

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