PROPRIETA’: ATTI DI EMULAZIONE
“L’atto emulativo vietato ex art. 833 cod. civ. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 7976 dell’11.3.2022.