PROPRIETA’ DEL CONTROLUCERNARIO

TRIBUNALE DI FIRENZE 2 luglio 1999, n. 757. Est. Valeriani – Bruscaglioni c. Condominio di via Mattili 64.

Parti comuni dell’edificio condominiale – Tetto – Controlucemaio – Parte integrante del tetto – Esclusione – Appartenenza al vano scale-Sussistenza- Fattispecie in materia di ripartizione delle spese di modifica del manufatto.

II controlucernaio privo sia di una funzione di copertura e di impermeabilizzazione della parte sottostante di edificio (svolta dal soprastante tetto con lucernaio) che di una funzìone statica (per la mancanza di un sovrastante piano di calpestio) fa parte integrante non del tetto bensì del vano scale, costituendone una rifinitura al pari di un controsoffitto. (Fattispecie in tema di delibera di ripartizione delle spese relative alla modifica del manufatto). (C.c., art. 1135; c.c., art. 1137)

(1) Nulla in tetmini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto notificato in data 4 febbraio 1997 Bruscaglioni Elena impugnava la delibera dell’assemblea del condominio di via Mattioli 64 del 19 dicembre 1996 e citava in giudizio il condominio per ivi sentire annullare la detta delibera nella parte in cui, approvando il consuntivo delle spese della gestione 1995/1996 ed il relativo piano di riparto, aveva inserito, quali spese da ripartire con la tabella «spese scale», l’importo di lire 3.272.500 riferito ad opere murarie e a lucernario e per sentire condannare il condominio a pagare la somma di lire 530.145 oltre interessi e rivalutazione dal 31 gennaio 1997, con vittoria di spese.

Assumeva l’attrice che la spesa relativa alla modifica del lucernario era stata ripartita in base alla tabella «spese scale», mentre avrebbe dovuto essere ripartita in base alla tabella «spese generali», trattandosi di manufatto che faceva parte del corpo di fabbrica al pari del tetto e della facciata e che aveva pagato quanto risultava dal piano di riparto approvato dall’assemblea, ma con l’intenzione di ripetere quanto fosse risultato non dovuto in conseguenza dell’annullamento della delibera.

Costituitosi il contraddittorio, parte convenuta, in comparsa di risposta, chiedeva respingersi le domande attrici, facendo presente che il manufatto cui si riferiva la spesa non era il lucernario ma il controlucernario, che lo stesso costituiva un accessorio del vano scale in quanto consentiva il passaggio di luce al pozzo scale e che il suo rifacimento era necessario in quanto il vecchio manufatto costituiva un pericolo e un pregiudizio per l’estetica del fabbricato.

Quindi le parti concludevano come in atti ed il giudice riteneva la causa a sentenza scaduti i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Le domande attrici sono infondate e devono essere respinte. In primo luogo deve essere precisato che il manufatto oggetto della spesa non è collocato sul tetto, ma costituisce il soffitto del vano scale in cui è inserita una parte in vetro, in corrispondenza del lucernario collocato sul tetto, per consentire il passaggio della luce nel vano scale.

Parte convenuta ha prodotto in giudizio un elaborato grafico relativo al manufatto oggetto dei lavori e parte attrice ha confermato nella comparsa conclusionale che l’importo ripartito in base alla tabella «spese scale» si riferisce

al controlucernario. Ritiene il giudicante che il lucernario posto sul tetto fa parte integrante dello stesso, mentre il controlucernario fa parte integrante del vano scale in quanto costituisce una rifinitura dello stesso al pari di un controsoffitto. Per quanto risulta dall’elaborato prodotto da parte convenuta, il controlucernario non ha alcuna funzione statica né di protezione o impermeabilizzazione, ma evita che il vano scale venga a trovarsi nella sua parte più alta coperto dal solo tetto e quindi antiestetico e al contempo consente il passaggio della luce dal lucernario al vano scale. Deve ritenersi pacifico che fanno parte del vano scale, non solo le scale ma anche i muri che lo delimitano, e quindi anche il soffitto deve ritenersi compreso nella «cassa» del vano scale quando sia distinto dal tetto e non svolga altra funzione che quella di copertura e rifinitura. In sostanza il giudicante ritiene decisivo il fatto che il controlucernario in questione non svolga alcuna funzione di copertura e di impermeabilizzazione della parte sottostante di edificio, in quanto tali funzioni sono svolte dal soprastante tetto con lucernario, ed inoltre non assolva ad alcuna funzione statica, non essendovi al di sopra un piano di calpestio, con la conseguenza che non può essere posta in dubbio la sua appartenenza, con funzione di controsoffitto e di lucernario, al vano scale. Parte attrice ha anche eccepito che nell’esercizio 19941995 la spesa relativa al lucernario era stata inserita nella tabella «spese generali», ma dai documenti emerge solo che in tale esercizio venne ripartita una spesa relativa ad opere murarie con una annotazione a penna, che non si sa da chi provenga, che specifica «compreso lucernario quello che sostituì l’originario».

Manca quindi ogni prova che la spesa ripartita in base alla tabella «spese generali» sia relativa al controlucernario oggetto della presente causa. Dalla riconosciuta legittimità della delibera impugnata per quanto riguarda la ripartizione della spesa relativa al controlucernario deriva necessariamente anche la reiezione della domanda di rimborso formulata àlla Bruscaglioni. Le spese di lite seguono la soccombenza (Omissis).

 

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