“Remissione in bonis ” e tardiva comunicazione revoca cedolare secca

Con la risposta ad interpello n. 530 del 28.10.2022, l’Agenzia delle entrate – richiamando la sua circolare 47/E del 20.12.2012 – ha esaminato il caso della mancata comunicazione della revoca della cedolare secca, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per avvalersi del regime della “remissione in bonis” per la revoca tardiva (cfr. Focus Confedilizia n. 40 del 4.11.2022), rimanendo però non ben chiarita la questione su cosa dovesse intendersi per eseguire “l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” (naturalmente occorre anche che il locatore abbia i requisiti sostanziali richiesti e versi contestualmente l’importo di 250 euro, pari alla sanzione minima stabilita dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997).

Sul punto, di recente, la Confedilizia di Treviso ha richiesto alla locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate maggiori spiegazioni in merito alla possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” per la revoca nel mese di dicembre 2022 del regime della cedolare secca per due contratti di locazione già scaduti (uno l’1.7.2022 e l’altro l’1.11.2022). I chiarimenti vertevano sulle tempistiche della “remissione in bonis”.

La Direzione provinciale di Treviso si è così espressa: “il d.l. 16/2012 recita testualmente: 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, […], laddove il contribuente: a) […]; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; […].

Ne consegue che per poter aver accesso a questo istituto è necessario: – che l’adempimento non sia stato tempestivamente eseguito; – che l’adempimento venga eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva al verificarsi del ritardo/omissione.

Riteniamo quindi che per il primo contratto da voi citato non sia possibile accedere alla procedura descritta nella risposta 530/2022 in quanto il termine da rispettare era il 30.11.2022; nel secondo contratto invece è ancora possibile effettuare la ‘remissione in bonis’, entro il 30.11.2023, a patto che siano rispettate tutte le altre condizioni indicate dalla risposta di cui sopra”.

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