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Remissione in bonis per comunicazione opzione di cessione del credito o sconto in fattura per superbonus e altri bonus edilizi

Con la circolare n. 33/E del 6.10.2022 (paragrafo 5.4), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’art. 121, d.l. n. 34/2020, relativa al superbonus e agli altri bonus edilizi anche successivamente ai termini stabiliti dal provvedimento delle Entrate del 3.2.2022 e dall’art. 10-quater, d.l. n. 4/2022, ma entro il 30.11.2022, avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis” ed effettuando il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 (pari a 250 euro).

Successivamente, con la risoluzione n. 58 dell’11.10.2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” ai fini dell’invio della comunicazione anzidetta.

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