Responsabilità dei condòmini virtuosi per mancati pagamenti

“Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 cod. proc. civ. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi che condiziona l’obbligo sussidiario di garanzia di cui all’art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ., ciò attenendo ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 5043 del 17.2.2023.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483