Responsabilità dell’amministratore per irregolarità relative ai rifiuti condominiali

L’assunto secondo cui sussiste, in via solidale, la responsabilità dell’amministratore di condominio per violazioni scaturenti da irregolarità afferenti i contenitori di rifiuti collocati in luoghi di proprietà condominiale è errato. Tale assunto, infatti, “muove dalla premessa che l’amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condòmini”. Così invece non è, “in quanto l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, quindicesimo comma, cod. civ.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 cod. civ.), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condòmini verso l’esterno (art. 1131 cod. civ.)”. Il che comporta che l’amministratore possa “essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 4561 del 14.2.2023.

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